LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n.5 - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l''esercizio finanziario 2006.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della

Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

  1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2006 e' approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.

  2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2006, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella A).

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di spesa

  3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006 e' approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.

  4. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006, in conformita' ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella B). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformita' alle norme concernenti il patto di stabilita' interno di cui all'Art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore ´partite di giroª e' consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

  5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006.

    Art. 3.

    Approvazione del bilancio pluriennale

  6. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2006-2008.

    Art. 4. Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa

  7. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

    a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti le spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da ´Aª a ´Cª in conformita' alla denominazione delle UPB T21, T22, T23 e T24;

    b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

    c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione);

    d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;

    e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione e' autorizzata, per l'anno 2006, a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di 1.678.347.430,77 euro, rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2006 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di 2.025.225.951,27 euro, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

  8. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di 3.703.573.382,04 euro, sono contratti ad un tasso effettivo massimo, fisso o variabile, del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

  9. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui o prestiti e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

  10. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalita' previste dalla presente legge.

    Art. 5.

    Emissione di prestiti obbligazionari

  11. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'Art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'Art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'Art. 4, comma 1.

  12. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalita' dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

  13. Il rimborso del prestito obbligazionario e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme e' istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

  14. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, e' dato mandato al tesoriere della Regione di provvedere, alla previste scadenze e secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorita' assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzando, a tal fine, il tesoriere stesso ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

  15. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o piu' rating.

  16. Sono confermate per l'anno 2006 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

  17. E' confermato il disposto di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999).

    Art. 6.

    Conferma di precedenti disposizioni regionali

  18. Sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni contenute nell'Art. 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994) e quelle contenute nell'Art. 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 ´Art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17ª) per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

  19. Sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni contenute nell'Art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio...

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