LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n.17 - Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del

27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ´Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscaleª, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

    Art. 2. Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali

  2. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'Art. 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto, indicati nell'allegato 1. La giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l'elenco di cui all'allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'allegato aggiornato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

  3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il documento annuale di programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla giunta regionale.

  4. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

  5. Per l'anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli enti, le agenzie e le aziende speciali di cui all'allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge n. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto...

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