Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Termini di prescrizione - Modifiche normative - Applicabilita' ai soli imputati in procedimenti 'non ancora incardinati' - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonche' lamentata lesione della funzione rieducativa ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione - della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, della stessa legge;

che il rimettente premette che nel giudizio devoluto al suo esame - del quale, peraltro, non precisa ne' la natura ne' il contenuto - e' stata ipotizzata, su eccezione di parte, l'illegittimita' costituzionale della legge suddetta, "in quanto essa e' diretta unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano gia' incardinati";

che il giudice a quo, per contro, reputa impossibile "concepire una normativa in contrasto con i principi costituzionali che pongono in primo piano la persona umana e i suoi diritti fondamentali", se non "in situazioni di eccezionalita', ovvero quando occorre far luogo a una cosiddetta "legislazione di emergenza"", evenienza non ipotizzabile, pero', nel caso di specie.

Considerato che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale - in...

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