LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2006, n.38 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull''autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del

13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'Art. 4-bis della legge regionale n. 25/2006

  1. Dopo l'Art. 4 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria) e' inserito il seguente:

    «Art. 4 bis (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria). - 1. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi anche gli atti dei Gruppi consiliari, recano l'intestazione «Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria».».

    Art. 2. Modificazioni al comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n.

    25/2006

  2. Al comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 dopo le parole «a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi» sono inserite le seguenti: «allo stato giuridico ed».

    Art. 3. Inserimento del comma 4-bis dell'Art. 29 della legge regionale n.

    25/2006

  3. Dopo il comma 4 dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 e' inserito il seguente comma:

    «4 bis. Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la parola «Capigruppo» e' sostituita dalle parole «Presidenti dei Gruppi;

    2. la parola «seguenti» e soppressa;

    3. dopo le parole «del Parlamento)» sono inserite le seguenti parole: «deliberate dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'Art. 52, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) e»;

    4. le parole da «alla percorrenza» fino a «Regione:» sono sostituite dalle parole «alla provincia di elezione o residenza.»;

    5. le lettere a), b), c), d), e) sono soppresse.

    Art. 4. Inserimento del comma 4-ter dell'Art. 29 della legge regionale n.

    25/2006

  4. Dopo il comma 4-bis dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge e' inserito il seguente comma:

    4-ter. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' abrogato.

    .

    Art. 5. Inserimento del comma 4-quater dell'Art. 29 della legge regionale n.

    25/2006

  5. Dopo il comma 4-ter dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge e' inserito il seguente comma:

    «4-quater. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' inserito il seguente comma:

    5-bis. L'ufficio di presidenza puo'...

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