LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2006, n.38 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull''autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria).
13 dicembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Inserimento dell'Art. 4-bis della legge regionale n. 25/2006
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Dopo l'Art. 4 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria) e' inserito il seguente:
«Art. 4 bis (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria). - 1. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi anche gli atti dei Gruppi consiliari, recano l'intestazione «Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria».».
Art. 2. Modificazioni al comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n.
25/2006
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Al comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 dopo le parole «a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi» sono inserite le seguenti: «allo stato giuridico ed».
Art. 3. Inserimento del comma 4-bis dell'Art. 29 della legge regionale n.
25/2006
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Dopo il comma 4 dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 e' inserito il seguente comma:
«4 bis. Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
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la parola «Capigruppo» e' sostituita dalle parole «Presidenti dei Gruppi;
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la parola «seguenti» e soppressa;
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dopo le parole «del Parlamento)» sono inserite le seguenti parole: «deliberate dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'Art. 52, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) e»;
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le parole da «alla percorrenza» fino a «Regione:» sono sostituite dalle parole «alla provincia di elezione o residenza.»;
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le lettere a), b), c), d), e) sono soppresse.
Art. 4. Inserimento del comma 4-ter dell'Art. 29 della legge regionale n.
25/2006
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Dopo il comma 4-bis dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge e' inserito il seguente comma:
4-ter. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' abrogato.
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Art. 5. Inserimento del comma 4-quater dell'Art. 29 della legge regionale n.
25/2006
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Dopo il comma 4-ter dell'Art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge e' inserito il seguente comma:
«4-quater. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' inserito il seguente comma:
5-bis. L'ufficio di presidenza puo'...
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