Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Servizio militare - Servizio Civile Nazionale - Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale - Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio Nazionale per il servizio civile - Limitazioni imposte a Regioni e Province autonome all'iscrizione all'albo nazionale e agli albi ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale), promosso con ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste notificato il 31 marzo 2006, depositato in cancelleria il 12 aprile 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione autonoma Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con ricorso notificato il 31 marzo 2006 e depositato il successivo 12 aprile, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale), per l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere la possibilita' per le regioni di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato ed essere iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale degli enti di servizio civile, e per il conseguente annullamento del terzo punto del paragrafo 2 della circolare, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con riferimento agli artt. 2, 5 e 6 del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), e agli artt. 1 e 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

    1.1. - La ricorrente premette che, con la legge n. 64 del 2001, e' stato istituito il servizio civile nazionale "al fine di consentire di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria, con mezzi ed attivita' non militari" e che l'art. 2 della suddetta legge ha conferito al governo delega per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto "l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile, la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio, la durata del servizio stesso in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego - e i correlati trattamenti giuridici ed economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e secondo i criteri guida di cui al comma 3 del medesimo art. 2".

    Nell'esercizio della delega, il governo ha emanato il d.lgs. n. 77 del 2002 con il quale, da un lato, ha attribuito all'ufficio nazionale per il servizio civile l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale e, dall'altro, ha demandato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano "l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze". Inoltre, l'art. 5 dello stesso decreto legislativo ha istituito, presso l'ufficio nazionale per il servizio civile, l'albo nazionale degli enti di servizio civile, cui possono iscriversi enti e organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001. E' stata prevista anche l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale o provinciale e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 3 della legge di delegazione.

    La regione aggiunge che, in sede di conferenza Stato-regioni, del 26 gennaio 2006, e' stata sancita l'intesa sul protocollo relativo alle modalita' di attuazione del citato d.lgs. n. 77 del 2002. Nella premessa, costituente parte integrante dell'intesa, si e' testualmente specificato che "le regioni, nell'odierna seduta di questa conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa, con la richiesta di stralciare il seguente comma dell'art. 5 del protocollo: "I soggetti coinvolti nell'attuazione del SNC (ufficio, regioni, province autonome) non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC", richiesta che e' stata accolta dal governo".

    Dopo che era stata raggiunta la citata intesa, e' stata emanata la circolare 2 febbraio 2006 dell'ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, secondo la regione, si e' illegittimamente disposto, al terzo punto del paragrafo 2, che "non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse regioni o province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le regioni a statuto speciale e le province autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato".

    1.2. - La regione ritiene che tale parte della circolare violi gli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonche' gli artt. 2, 3 e 4 dello statuto della regione Valle d'Aosta, in relazione agli artt. 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 77 del 2002 e agli artt. 1 e 3 della legge n. 64 del 2001.

    Secondo la ricorrente tutto il sistema del servizio civile, come delineato dal d.lgs. n. 77 del 2002, e' improntato...

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