Ordinanza emessa il 25 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Marusi Guareschi Rodolfo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento solt...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a: Marusi Guareschi Rodolfo nato a Salsomaggiore Terme il 20 gennaio 1950, Marusi Quareschi Valerio nato a Parma il 14 ottobre 1972, Franceschi Cheti nato a San Benedetto del Tronto il 24 luglio 1964.

Attesa la comunicazione della Cancelleria secondo cui e' stato smarrito l'originale dell'ordinanza con la quale, in data 25 maggio 2006, nel procedimento a carico degli imputati indicati in epigrafe, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, commi 1, 2 e 3 della legge n. 46/2006 e 593, comma 2, c.p.p.;

Considerato che non e' possibile provvedere alla surrogazione dell'atto ex art. 112 c.p.p., stante l'assenza di copie autentiche' dell'ordinanza;

Ritenuto che, invece, esiste la minuta dell'atto mancante - che si allega al presente provvedimento - e che l'ordinanza va ricostituita secondo il tenore della minuta, riconoscendosi in questa sede, da parte del dott. Alberto Candi, estensore del provvedimento, che l'originale era conforme alla minuta;

  1. Q. M.

Visto l'art. 113 c.p.p.,

Dispone la ricostituzione dell'ordinanza in data 25 maggio 2006 secondo il tenore della allegata minuta;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione e l'annotazione sull'atto ricostituito degli estremi della presente ordinanza ex art. 41 d. d'att. c.p.p.

Bologna, addi' 20 luglio 2006

Il Presidente: Romeo

Il consigliere estensore: Candi

Allegato
  1. 1726/04R.G. App.

    Corte di appello DI BOLOGNA

    Ordinanza ex art. 23 della legge 87/1953

    La Corte di appello di Bologna, Sezione I penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.

    dott. Giovanni Romeo - Presidente dott. Alberto Candi - Consigliere dott. Francesco Rosetti - Consigliere ha pronunciato la seguente

    Ordinanza nel procedimento a carico di:

    MARUSI GUARESCHI Rodolfo n. a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950,

    MARUSI GUARESCHI Valerio n. a Parma il 14/10/1972,

    FRANCESCHI Cheti n. a San Benedetto del Tronto il 24/7/1964.

    Il tribunale di Parma ha assolto gl'imputati dal delitto di atti fraudolenti, sui beni propri o altrui, tali da rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, previsto dall'art. 97, comma 6, del d.p.r. 602/1973. La vicenda riguarda tre societa', rispettivamente denominate Maguro s.p.a., Carisma s.p.a., e Karman Holding S.A. (societa' lussemburghese). MARUSI GUARECHI Rodolfo, all'epoca dei fatti, era presidente del consiglio di amministrazione delle prime due e vicepresidente dell'organo amministrativo della terza; MARUSI GUARECHI Valerio, figlio di Rodolfo, era amministratore delegato della seconda; FRANCESCHI Cheti era amministratore delegato della terza. Stando alla ricostruzione dei fatti operata dall'accusa e fatta propria dal tribunale, dopo che la societa' di riscossione dei tributi per la provincia di Reggio Emilia, Riscoservice s.p.a., aveva iniziato una procedura esecutiva nei confronti della Carisma s.p.a., sottoponendo a pignoramento i beni immobili di questa societa' a tutela di un credito tributario maturato di oltre cento miliardi di lire, gl'imputati, in concorso tra loro, al fine di sottrarre gli immobili della Carisma s.p.a. all'esecuzione, simularono una vendita degli stessi alla Karman, cosi' violando la norma contestata.

    Il tribunale ha ritenuto che il d.l.vo 74/2000 non abbia abrogato la disposizione dell'art. 97 cit, poiche' - rispetto a quest'ultima - il reato ora previsto dall'art. 11 del citato decreto legislativo si trova in rapporto di continuita' normativa. Ha ritenuto, altresi', provato che la vendita di cui si tratta fosse un atto simulato, rientrante nella condotta fraudolenta prevista e punita dall'art. 97, comma 6, del d.p.r. 602/1973. Ha, tuttavia, affermato l'insussistenza del reato, poiche' non si era verificato l'evento previsto dalla norma, consistente nell'avere - la condotta contestata - cagionato l'inefficacia della esecuzione esattoriale. In particolare, ha osservato il primo giudice che, nonostante la Corte di appello di Bologna, in data 16/10/2001, avesse dichiarato l'inefficacia del pignoramento ed estinta la procedura d'esecuzione, questa procedura ed il pignoramento dovevano ritenersi ancora validi ed efficaci in considerazione del ricorso per cassazione promosso dalla societa' creditrice, a seguito del quale la causa era tuttora pendente. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, avevano trasmesso gli atti al Presidente per l'assegnazione della...

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