Ordinanza emessa il 16 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Alvisi Vittorio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Alvisi Vittorio, nato a Ferrara il 24 luglio 1940.

Con sentenza in data 23 gennaio 2004 il Tribunale di Ferrara ha assolto l'imputato dai delitti ascrittigli di omissione di denuncia (capo B): art. 361 c.p.) e di truffa continuata aggravata in concorso (capo C): artt. 110, 81 capoverso, 640/secondo c.p.) perche' il fatto non sussiste.

Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello il pubblico ministero, il quale deduce l'erroneita' della sentenza del tribunale e chiede che la stessa sia riformata dichiarandosi "la penale responsabilita' dell'imputato per il reato di cui al capo C) o in alternativa per il reato di cui al capo B), con conseguente condanna alla pena che si riterra' di giustizia".

Dal 9 marzo 2006 e' in vigore la legge n. 46/2006 sulla inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento. L'art. 593 c.p.p., come riformulato dalla legge, esclude che l'imputato e il pubblico ministero possano presentare appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nell'ipotesi, prevista dall'art. 603, comma 2, di nuova prova decisiva sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. A sua volta, 1'art. 10 della legge n. 46/2006, dedicato alla disciplina transitoria, dichiara le nuove norme applicabili ai giudizi in corso sin dalla entrata in vigore della legge e dispone che l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge, sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, con facolta' - per la parte impugnante - del ricorso contro la sentenza di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento d' inammissibilita'.

Stando a queste disposizioni, la Corte dovrebbe dichiarare inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di cui in premessa. Esistono, pero', dei profili della nuova normativa che legittimano il dubbio di contrarieta' della stessa alla Costituzione, come meglio si dira'. E nel caso in cui il Giudice delle leggi dovesse ritenere fondata la questione di legittimita' costituzionale e pronunciarsi nel senso che gli artt. 593 c.p.p., come novellato dalla legge n. 46/2006, e 10 di quest'ultima, sono contrari alla Carta fondamentale nella parte in cui impediscono l'appello del pubblico ministero contro il proscioglimento del giudice di primo grado (anche a prescindere dalle limitate ipotesi attuali), estendendo l'inappellabilita' anche alle impugnazioni proposte prima del 9 marzo 2006, allora questa Corte potrebbe entrare nel merito del gravame proposto e decidere per la conferma o la riforma della sentenza del tribunale. Di qui la rilevanza della questione per il presente procedimento.

Gli aspetti che rendono non manifestamente infondata la questione di' costituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., novellato, sono - come gia' ritenuto da questa Corte in analogo caso con ordinanza in data 25 maggio 2006, i cui motivi si condividono e qui si ribadiscono - i seguenti:

l'avere fortemente...

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