Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del

18 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:

    a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprieta' pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;

    b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;

    c) perseguire obiettivi di qualita' e di vivibilita' degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;

    d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti.

  2. L'attivita' della Regione e degli enti istituzionali e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti locali alla definizione dell politiche di edilizia residenziale pubblica.

  3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'udienza.

  4. Per le finalita' di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformita' dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

    Art. 2.

    Funzioni della Regione

  5. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla giunta regionale; a tal fine predispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.

  6. I piani tengono conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.

  7. I piani annuali o pluriennali sono approvati dalla giunta regionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici, di cui al comma 1, e in armonia con la programmazione regionale; determinano gli obiettivi generali e le azioni a sostegno della domanda abitativa; ripartiscono i finanziamenti per tipologie di intervento ritenute prioritarie e per aree territoriali provinciali; assicurano priorita', per limitare l'espansione dei centri urbani, agli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e promuovono politiche integrate di riqualificazione urbana.

  8. La giunta regionale dispone l'assegnazione all'AREA e ai comuni dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei piani pluriennali e annuali e provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei piani stessi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati, avvalendosi a tale scopo dell'osservatorio del sistema abitativo di cui all'Art. 5.

    Art. 3.

    Compiti delle province

  9. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'Art. 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale, elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al comma 1 dell'Art. 2.

  10. Per l'adozione delle determinazioni previste dal comma 1, la provincia convoca preliminarmente una conferenza dei comuni del proprio territorio la quale:

    a) esprime parere in merito all'individuazione delle priorita' nelle diverse tipologie di interventi;

    b) sviluppa forme di coordinamento d'area fra piu' comuni o per ambiti omogenei per l'attuazione di interventi specifici.

  11. Le proposte di cui al comma i sono aggiornate periodicamente con la medesima procedura.

    Art. 4.

    Compiti dei comuni

  12. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli inter venti per l'edilizia residenziale pubblica.

  13. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante:

    a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo;

    b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare il fabbisogno abitativo.

  14. Le proposte dei comuni sono trasmesse alla provincia per le attivita'. di cui all'Art. 3.

  15. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.

    Art. 5.

    Monitoraggio della condizione abitativa

  16. La Regione verifica costantemente la qualita' e l'efficacia degli interventi in relazione alla pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione del patrimonio urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio.

  17. La Regione affida all'osservatorio economico previsto dal comma 7 dell'Art. 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attivita' nel settore dell'edilizia abitativa. In particolare e' assicurata la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi a:

    a) fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali piu' deboli;

    b) interventi pubblici nel settore abitativo;

    c) rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;

    d) monitoraggio ed attuazione dei programmi di intervento;

    e) modalita' di utilizzo del patrimonio esistente.

  18. All'osservatorio e' affidata la creazione e tenuta dell'anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevolazioni in materia di edilizia residenziale, in attuazione del comma 18 dell'Art. 5 della legge regionale n. 7 del 2005; la convenzione ivi prevista e' modificata in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

  19. L'Osservatorio svolge la sua attivita' anche a supporto degli enti locali per le funzioni ad essi attribuite in materia di edilizia abitativa e, in particolare, per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

  20. L'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assicura il raccordo con l'osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'Art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e specifica con propria determinazione i metodi di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare...

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