Ordinanze Ordinaria nº 369 da C.G.A.R. Sicilia, 15 Marzo 2006

Data di Resoluzione15 Marzo 2006
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso in appello n. 236/2006, proposto dal

COMUNE DI PALERMO,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina n. 39;

c o n t r o

il CONSORZIO OLIMPO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso lo studio dei medesimi;

e nei confronti di

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

- SINDACO DI PALERMO, nella qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta ordinanza n. 3255/2002, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano e Gaetano Granozzi, con domicilio eletto presso l'avv.Giuseppe Bono, Direzione affari legali di Palermo di Poste italiane s.p.a., sita in Palermo, via Epicarmo n. 3;

per la riforma

della ordinanza cautelare n. 242, in data 1 marzo 2006, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, III;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Olimpo; della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Palermo nella qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Poste italiane s.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla camera di consiglio del 15 marzo 2006, l'avv. C. Lauria per il Comune di Palermo, l'avv. dello Stato Pignatone per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Palermo n.q., nonchè l'avv. F. Lubrano per la Poste Italiane s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamando l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

    - con decreto in data 18 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2002) dichiarava fino al 31 dicembre 2003 (termine successivamente prorogato più volte), lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità;

    - con ordinanza n. 3255, in data 29 novembre 2002 (in Gazzetta ufficiale 9 dicembre 2002, n. 288), poi modificata con ordinanza n. 3342, in data 5 marzo 2004 (in Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo 2004; cfr. art. 3) nominava il Sindaco di Palermo quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza.

  2. In tale veste il Sindaco di Palermo adottava l'ordinanza n. 07/CT in data 22 novembre 2005, con la quale dava mandato al Comandante del Corpo di Polizia municipale di sottoscrivere con le Poste italiane s.p.a., prescelta senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il "S.I.N. Servizio integrato di notifica" delle contravvenzioni al Codice della strada e degli atti amministrativi, con impegno di spesa complessiva presunta di euro 16.240.000 sino al 31 dicembre 2007.

    Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, rubricato al nr. 255/06, notificato al Comune di Palermo in data 23 gennaio 2006 e depositato in data 7 febbraio 2006, il Consorzio Olimpo impugnava l'ordinanza n. 07/CT, in data 22 novembre 2005 e i seguenti atti conseguenti:

    - l'accordo di cui alla suddetta ordinanza sottoscritto dal Comandante del Corpo di polizia, su mandato del Commissario delegato e da Poste italiane s.p.a.;

    - la nota dirigenziale n. 23597 in data 7 aprile 2005 richiamata nella suddetta ordinanza.

    Chiedeva altresì la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o caducazione automatica dell'accordo di cui trattasi.

    Il Consorzio deduceva:

    1) incompetenza del Commissario delegato; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 e s.m.i., art. 1 preambolo; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;

    2) carenza di potere; violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 (proroga degli stati di emergenza ambientale determinatisi nelle città di Milano e di Palermo nel settore del traffico e della mobilità); violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 (proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità); violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della ordinanza n. 3255 del 29 novembre 2002 s.m.i.;

    3) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs n. 157/1995; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 23 del d.lgs. n. 261/1999, delle deliberazioni del Ministero delle comunicazioni del 2 febbraio 2000 e del 18 dicembre 2002, del decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005 (ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale); del d.m. 17 aprile 2000 (conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane s.p.a.); violazione e falsa applicazione della circolare n. 7 del 4 luglio 1992 del Ministero dell'interno; violazione e falsa applicazione degli artt. 137 sg. del cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 come recepita in Sicilia; violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta illogicità, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per insufficienza, incompletezza, inadeguatezza, illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione.

    La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.

    Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che eccepiva tra l'altro l'improcedibilità del ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, in relazione alla competenza funzionale demandata al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21.

    Il Consorzio ricorrente a sua volta eccepiva l'incostituzionalità delle disposizioni in parola.

    Si costituivano in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sindaco di Palermo, in qualità di Commissario delegato e le Poste Italiane s.p.a..

    Il TAR, con ordinanza n. 242, in data 1 marzo 2006, riteneva di essere competente a pronunciarsi sulla domanda cautelare, in quanto il relativo ricorso era stato notificato e quindi proposto (il 23 gennaio 2006) prima della entrata in vigore (il 29 gennaio 2006) delle disposizioni sopra citate, ancorchè depositato in data successiva (il 7 febbraio 2006).

    Accoglieva quindi la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, ritenendo il ricorso assistito da rilevanti elementi di fondatezza e la misura cautelare giustificata da ragioni di estrema gravità e urgenza.

  3. L'ordinanza cautelare è stata appellata dal Comune di Palermo, il quale ha chiesto che:

    - con richiamo ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21 e in riforma dell'ordinanza cautelare appellata, sia ritenuta e dichiarata la incompetenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, e per l'effetto sia dichiarato improcedibile il ricorso ivi proposto, essendo per legge competente in materia, in via esclusiva, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma;

    - sia riformata, in ogni caso, l'ordinanza impugnata in quanto difettano, nella specie, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

    Si sono costituiti in giudizio:

    - il Consorzio Olimpo che ha chiesto la conferma della ordinanza appellata ed in via subordinata la declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 introdotti in sede di conversione con legge 27 gennaio 2006, n. 21, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 125 della Costituzione, nonchè per violazione dell'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella legge Cost. 26 febbraio 1948 n. 2 in relazione anche al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 s.m.i.) nella parte in cui prevedono la...

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