Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 2007

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione06 Febbraio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 24

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo Maria††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 1∞ febbraio 2006 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2006.

Visto líatto di costituzione della Regione Puglia;

udito nellíudienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi líavvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Valerio Speziale per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con ricorso notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il 1∞ febbraio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Premette il ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 2005, ha osservato come la materia della formazione, lungi dallíessere di esclusiva spettanza regionale, possa riguardare il rapporto privatistico contrattuale (per quanto attiene alla formazione allíinterno delle aziende) ñ di tal che la sua disciplina rientra nellíordinamento civile ñ mentre spetta alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la formazione esterna. Tuttavia, nÈ líuno nÈ líaltro profilo appaiono separati nettamente tra di loro e da altri aspetti dellíistituto. Alla luce di tali interferenze, la Corte ha concluso nel senso che la commistione di competenze giustifica (e rende costituzionalmente legittima) líapposizione di principi da parte del legislatore statale che, cosÏ operando, non ha illegittimamente inciso nelle competenze regionali e ha correttamente applicato il principio di leale collaborazione.

    Viceversa, líart. 2, comma 2, dellíimpugnata legge regionale, prevedendo che, nellíipotesi in cui entro un certo termine non sia raggiunta líintesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, questi siano determinati dalla Giunta regionale, si porrebbe in contrasto con líart. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), che, nel dettare precisi principi e criteri direttivi, impone che la regolamentazione dei detti profili sia effettuata dalle Regioni ´díintesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi˘ rappresentative sul piano regionaleª. Ne consegue che il legislatore statale ha ritenuto fondamentale, per la determinazione dei profili formativi, il concorso di tutti i soggetti indicati, non ammettendo che la relativa intesa sia sostituita da un atto unilaterale della Regione, che invece potrebbe limitarsi ñ secondo quanto dispone la norma censurata ñ ad acquisire i pareri delle parti...

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