N. 176 SENTENZA 10 - 14 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana,

Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio con ricorsi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24, il 28, il 29 ed il 30 ottobre 2008, e rispettivamente iscritti ai nn. 69, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 85 e 87 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per le Regioni Emilia-Romagna,

Veneto e Liguria, Lucia Bora per la Regione Toscana, Angelo Pandolfo per le Regioni Piemonte e Marche, Valerio Speziale per la Regione Puglia e l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con distinti ricorsi, nove Regioni e, precisamente,

Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Liguria (reg. ric. n. 72 del 2008), Toscana (reg. ric. n.

74 del 2008), Basilicata (reg. ric. n. 76 del 2008), Piemonte (reg.

ric. n. 80 del 2008), Marche (reg. ric. n. 82 del 2008), Puglia (reg.

ric. n. 85 del 2008) e Lazio (reg. ric. n. 87 del 2008) hanno impugnato in via principale, fra l'altro, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modificano gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Va premesso che, con atto notificato il 9 gennaio 2009, la Regione Veneto - che era l'unica ad avere impugnato il comma 3 del citato art. 23 - ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha accettato tale rinuncia con atto del 24 gennaio 2009.

  1. - La Regione Toscana ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui ha modificato l'articolo 49 del d.lgs. n.

    276 del 2003, stabilendo che l'apprendistato professionalizzante non puo' comunque essere superiore a sei anni, per violazione dell'art.

    117 della Costituzione.

    La ricorrente osserva che, con la modifica introdotta, viene eliminata la previsione, precedentemente contenuta nell'art. 49 citato, secondo cui l'apprendistato professionalizzante non puo' essere inferiore a due anni, con pregiudizio alla possibilita' di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite, con la conseguenza che l'eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perche', con contratti di breve durata, la formazione non puo' essere programmata, ne' assicurata. Per questo la disposizione, che irragionevolmente ha operato la prevista eliminazione, appare costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 Cost.

    2.1. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendo indicato sotto quale profilo verrebbe lesa la competenza regionale, e, in particolare, se la norma censurata incida su materie di legislazione esclusiva o concorrente della Regione.

    Nel merito, secondo la difesa dello Stato, la questione sollevata e', comunque, infondata in quanto la norma oggetto di impugnazione consente alle parti sociali - cui risultava gia' affidata la determinazione della durata del contratto - di stabilire una durata del contratto anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo, con la conseguenza che non sarebbe lesa la competenza regionale che, se del caso, puo' parametrare la propria regolamentazione per i profili di sua competenza al nuovo limite di durata.

  2. - Le Regioni Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna,

    Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui inserisce il comma 5-ter nell'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non e' definita dalle Regioni d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma dai contratti collettivi di lavoro, per violazione degli artt. 117, 120, 118 e 39 della Costituzione.

    3.1. - Con riferimento all'art. 117 Cost., le Regioni Toscana,

    Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Basilicata affermano che la norma in esame assegna alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, dei profili formativi, delle modalita' di erogazione, della durata della formazione, nel riconoscimento della qualifica professionale e cio' pur in presenza di una compiuta disciplina regionale.

    Osservano, poi le ricorrenti che la nuova formulazione dell'articolo 117 Cost. attribuisce la formazione professionale alla potesta' legislativa esclusiva delle Regioni, affidando alle stesse una competenza generale su tutto cio' che attiene agli aspetti formativi, senza necessita' di distinguere tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale. Quest'ultima, infatti, e' sempre connessa ad un profilo di crescita e di qualificazione delle conoscenze del lavoratore che non puo' non essere ricompresa nell'ambito della formazione propriamente detta, cui fa riferimento il testo costituzionale.

    La norma impugnata - sostengono le ricorrenti - si riferisce alla distinzione, operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, tra formazione 'interna' all'azienda, che attiene al rapporto contrattuale ed e' rimessa alla competenza statale, e formazione 'esterna' all'azienda, da ricondurre ai profili 'pubblicistici' dell'istituto, soggetta alla competenza concorrente delle Regioni.

    Tuttavia, la norma non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra l'aspetto della formazione esterna e quello della formazione interna. A tale proposito la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 50 del 2005, ha rilevato che 'se e' vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicche' la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non e' men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato ne' l'una ne' l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre percio' tener conto di tali interferenze'.

    3.1.1. - Secondo la difesa dello Stato, invece, la questione non sarebbe fondata in quanto la formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni e' esclusivamente quella pubblica o esterna, 'da impartire o negli istituti scolastici a cio' destinati, sia mediante strutture proprie regionali, sia in organismi privati con cui siano stipulati accordi ma, in ogni caso, al di fuori rispetto all'ambito aziendale' (sentenza n. 50 del 2005).

    Per contro, la formazione che si svolge all'interno dell'azienda, per la sua diretta attinenza con il sinallagma contrattuale, rientra nella materia 'ordinamento civile' ex art. 117, lett. l), Cost., completamente sottratta, in linea di principio, alla regolamentazione regionale.

    Nel caso di specie la disposizione impugnata incide sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante ovvero volto ad una qualificazione di tipo contrattuale, disciplinata dai contratti collettivi e, in quanto tale, rientrante nella materia dell'ordinamento civile ex art. 117 Cost., del tutto estranea, pertanto, all'ordinamento delle professioni - oggetto di potesta' concorrente - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

    3.2. - Quanto all'art. 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, le Regioni Marche, Piemonte, Veneto, Basilicata e Puglia osservano che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2007 ribadisce che quando sussiste 'un'interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse' e' necessario procedere alla loro composizione con 'gli strumenti della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia sull'altra, (con) l'applicazione del criterio appunto di prevalenza'.

    Rileva, in particolare, la Regione Puglia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha affermato che in tema di crediti formativi e di qualifiche professionali deve essere assicurato il coinvolgimento delle Regioni, con strumenti opportuni che garantiscano l'esercizio della 'leale collaborazione'.

    La disposizione impugnata, al contrario, non prevede alcuna forma di partecipazione delle Regioni per quanto riguarda le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale (rimessa esclusivamente alle...

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