Sentenza nº 1605 da Council of State (Italy), 27 Marzo 2003

Data di Resoluzione27 Marzo 2003
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Dec.

N. 7780 Reg.Ric.

ANNO 2002

Disp.vo N. 50/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla Confederazione Generale del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese; dalla ditta C.O.R.I. Alimentari e panificio di Claudio Conti & C.; dalla Ungheria Società alberghiera s.r.l. e dai Supermercati Drago s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Rossana Maria Agnese Rinella, ed elettivamente domiciliati presso il primo, in Roma, via G. Paisiello, n.55;

contro

Ministero delle attività produttive (già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), in persona del Ministro pro tempore; Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Gestore della Rete di Trasmissione nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Pinnarò e Salvatore Enrico Scuricini, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Bocca di Leone, n.78;

Dalmine Energie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Capria e Roberto Donnini, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.284;

Enel Trade s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcello Clarich, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via del Quirinale, n.26;

Società Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Bucello e Aldo Travi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniele Vagnozzi, in Roma, viale Angelico, n.103;

Enel s.p.a., e Energia s.p.a. non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 437/2002 pubblicata il 5-2-2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4-2-2003 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l'Avv Gattamelata per delega dell'Avv. Scoca, l'Avv. dello Stato Mangia, l'Avv. Lucani per delega dell'Avv. Pinnarò, l'Avv. Manzi per delega dell'Avv. Clarich e l'Avv. Bucello;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe la Confederazione Generale del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese; la ditta C.O.R.I. Alimentari e panificio di Claudio Conti & C.; la Ungheria Società alberghiera s.r.l. e i Supermercati Drago s.r.l. hanno chiesto l'annullamento della sentenza n. 437/202 con la quale il Tar per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto avverso : a) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21-11-2000, avente ad oggetto la "cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a."; b) la deliberazione n. 223/2000 del 13-12-2000, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'appello viene proposto per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto le procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica sono nei fatti aperte alla sola partecipazione dei clienti idonei, con esclusione, priva di giustificazione, dei clienti vincolati, che non possono accedervi neanche in via indiretta, causa l'assenza di operatività della neo costituita Società Acquirente Unico;

2) ingiustificato vantaggio attribuito ai clienti idonei, tenuto conto che il prezzo a base d'asta risulta sensibilmente inferiore alla tariffa media praticata ai clienti vincolati, i quali inoltre non possono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'acquisto di energia prodotta da impianti c.d. "CIP 6";

3) il vantaggio per i clienti idonei di poter acquistare l'energia prodotta dagli impianti CIP 6 ad un prezzo più basso comporta un aumento degli oneri del sistema, che gravano principalmente sui clienti vincolati;

4) illegittima previsione di una base d'asta più bassa per i clienti idonei, disponibili a distacchi di energia, considerata la sovra capacità produttiva del sistema italiano e l'ulteriore aumento degli oneri del sistema, gravante principalmente sui clienti vincolati;

5) illegittimità del decreto ministeriale impugnato, con cui è stato introdotto un sistema, solo apparentemente temporaneo, che si pone in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. n. 79/1999, che imponeva l'attivazione della c.d. borsa elettrica e soprattutto dell'Acquirente Unico, la cui figura è stata elusa nel sistema delineato dal D.M. 21-11-2000.

L'amministrazione intimata e le altre parti resistenti si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello ed eccependo in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso in appello.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1. Con l'impugnata sentenza il Tar per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalle odierne parti appellanti avverso il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21-11-2000, avente ad oggetto la "cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", ed avverso la deliberazione n. 223/2000 del 13-12-2000, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso in appello per tardività, fondata sull'applicazione dell'art. 23 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 4 della legge n. 205/2000.

Secondo alcune parti appellate, essendo stato impugnato anche un provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas, alla presente controversia si applica l'articolo 23 bis, della L. n. 1034/1971.

Ai sensi del comma 7 della citata disposizione, il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Nel caso di specie, la sentenza del Tar è stata pubblicata il 5-2-2002, mentre l'appello è stato notificato in data 26/27-7-2002 e, quindi, oltre il termine di 120 giorni.

Replicano gli appellanti, evidenziando che il ricorso di primo grado non aveva come principale oggetto il provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas, ma un decreto del Ministero dell'industria, rispetto al quale l'impugnata deliberazione dell'autorità costituisce atto meramente consequenziale ed applicativo.

1.2. La questione da risolvere presenta carattere di assoluta novità: si tratta, infatti, di verificare l'applicabilità del rito speciale, di cui al citato art. 23 bis, ai giudizi in cui vengono impugnati più atti, non tutti rientranti tra quelli indicati dal primo comma della citata disposizione.

Nel caso di specie, si è in presenza di un cumulo di domande (annullamento del decreto ministeriale ed annullamento della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas), assoggettate rispettivamente al rito ordinario ed al rito speciale di cui al citato articolo 23 bis.

Si tratta di una fattispecie, che non è espressamente regolata dal legislatore.

Secondo una prima tesi, l'interprete dovrebbe in tal caso fare ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile.

Si osserva che la disciplina delle modificazioni della competenza in ragione della connessione, contenuta negli articoli da 31 a 36 del c.p.c., è tutta ispirata alla realizzazione del simultaneus processus.

L'articolo 40, comma 3, c.p.c. prevede, nei casi di concorrenza tra rito ordinario e rito speciale, la regola della prevalenza del rito ordinario, con la sola eccezione del rito del lavoro e del rito previdenziale, destinati in ogni caso a prevalere anche sul rito ordinario.

L'applicazione in via analogica di tale disposizione al processo amministrativo condurrebbe a ritenere la prevalenza del rito ordinario in ipotesi di cumulo di domande, assoggettate a riti diversi.

Tale soluzione non appare però convincente, quanto meno con riguardo all'ipotesi di un ricorso con cui vengono contestualmente impugnati diversi atti, non tutti rientranti tra quelli elencati nel comma 1 dell'art. 23 bis.

Si osserva, infatti, in via generale, che il sistema processuale amministrativo presenta caratteristiche autonome e distinte da quello civile e, in particolare, che non è possibile individuare all'interno di tale sistema alcuno dei riti speciali, cui fa riferimento l'articolo 40, comma 3, c.p.c..

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, la tesi criticata potrebbe indurre il ricorrente a promuovere ricorsi separati, allo scopo di non veder svanire la possibilità di ottenere una rapida definizione della lite, secondo le cadenze indicate dalla disposizione speciale di cui all'art. 23 bis.

In questo modo, però, la proposizione di ricorsi separati, si porrebbe in contrasto sia con la ratio acceleratoria, che ha ispirato le maggiori novità introdotte dalla legge n. 205/2000 (prima fra tutte quella prevista dall'art. 23 bis), sia con l'esigenza di realizzare il...

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