Ordinanza emessa il 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006) dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Laniz Rodriguez Hugo Cesar contro Prefetto di Genova Straniero - Divieto di espulsione - Estensione agli stranieri, pur non in regola con le norme disciplinanti il soggiorno, 'giovani adulti' ancora a caric...

IL TRIBUNALE

Sentiti il legale di parte ricorrente ed il rappresentante dell'amministrazione;

A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso in data 10 gennaio 2004, il cittadino ecuadoriano, signor Hugo Cesar Laniz Rodriguez, ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dell'illegittimita' del decreto di espulsione emesso nei sui confronti, in data 17 novembe 2003, dal Prefetto di Genova, nonche' di ogni altro atto ad esso collegato, e conseguentemente la declaratoria di nullita' del suddetto decreto.

Dopo avere premesso che gli era stata contestata l'omessa richiesta del permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, si doleva innanzi tutto il ricorrente dell'erroneita' dei presupposti in fatto posti a base del decreto impugnato (non essendo egli privo di residenza in Italia), e della circostanza che nessuna prova era stata fornita dall'autorita' amministrativa (in ordine al momento del suo ingresso in Italia) se non il richiamo a quanto da lui asseritamente dichiarato, "senza l'ausilio di un interprete". Sul punto il difensore evidenziava il fatto che il proprio rappresentato non era in grado di parlare e di scrivere la lingua italiana, da cui la recisa contestazione delle dichiarazioni scritte che a lui venivano attribuite, definite "prive di supporto ed inveritiere".

Secondo quanto sostenuto in ricorso l'unico dato certo emerso dalla visione del suo passaporto era l'ingresso negli Stati Uniti in data 20 maggio 2003, mentre nessuna attestazione vi era in ordine al suo ingresso in Area Schengen. In realta', a dire dello straniero, solo da pochi giorni egli si trovava in visita presso la propria madre, regolarmente residente in Italia, avendo nella propria disponibilita' un'abitazione in cui essa convive con i propri figli (fratelli del ricorrente). In secondo luogo la difesa del ricorrente lamentava l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione, in violazione del principio di carattere generale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, non ricorrendo le esigenze di celerita' affermate dall'amministrazione e non avendo, per le ragioni indicate, lo straniero alcuna ragione di rendersi irreperibile. Infine il ricorrente affermava che il decreto opposto avrebbe violato le norme in materia di unita' familiare (artt. 29 e 30 della Costituzione, l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 848 e l'art. 13 della Convenzione OIL del 24 giugno 1975, n. 143, ratificata in Italia con legge 10 aprile 1981, n. 158). Secondo le argomentazioni esposte i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, ed in particolare quelli di mantenere, istruire, educare i figli, non potevano considerarsi cessati con la maggiore eta', con la precisazione che nella specie sarebbe stato violato il diritto alla vita familiare del ricorrente e, segnatamente, al mantenimento della relazione con la madre ed i fratelli, in una situazione in cui la misura dell'espulsione non trovava giustificazione nei superiori interessi pubblici (ad es. la sicurezza nazionale, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, ...).

Nel corso della presente procedura l'amministrazione versava in atti il contestato modulo plurilingue, apparentemente sottoscritto dal ricorrente in data 16 novembre 2003, ove la data dell'ingresso in Italia veniva individuata nel 21 maggio 2003.

All'esito della prima udienza questo giudice disponeva la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impugnato, ed invitava il difensore del ricorrente a documentare l'inserimento del ricorrente presso la famiglia d'origine, la regolarita' della presenza in Italia dei suoi congiunti, e lo svolgimento di attivita' lavorativa, o la frequentazione della scuola, da parte dei parenti presenti in Italia. Successivamente lo stesso difensore veniva autorizzato a depositare una memoria al fine di meglio approfondire la...

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