Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Contumacia dell'imputato - Obbligo per il giudice di dichiarare, ove prevista dalle norme pattizie (convenzione europea e convenzione tra Italia e Polonia di estradizione), la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi da quelli per cui si procede e anteriori...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 1, del codice di procedura penale promosso con ordinanza del 16 luglio 2004 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 16 luglio 2004 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui "non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, li' dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna".

    Il rimettente procede nei confronti di un imputato rinviato a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con decreto in data 27 gennaio 2001, successivamente tratto in arresto, mentre si trovava in Polonia, per fatti diversi da quelli oggetto del giudizio principale, e infine estradato e consegnato alle autorita' italiane per essere giudicato nell'ambito di procedimenti diversi. L'ipotesi accusatoria sottoposta al rimettente concerne fatti commessi in territorio italiano nel corso dell'anno 1996, e quindi anteriori al momento della consegna dell'imputato alle autorita' italiane, avvenuta nell'anno 2004.

    Il giudice a quo precisa di non poter promuovere la procedura di estradizione suppletiva, con riferimento ai fatti contestati nel giudizio principale, per mancanza di "misura cautelare eseguibile" nei confronti dell'imputato (l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 13 marzo 2000, risulta annullata dal Tribunale del riesame in data 18 aprile 2000).

    Tanto premesso in fatto, il rimettente osserva come nei confronti dell'imputato debba trovare applicazione la clausola di specialita' prevista sia dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, sia dall'art. 7 della Convenzione di estradizione tra Italia e Polonia, resa esecutiva con la legge 7 giugno 1993, n. 193.

    Il Tribunale si sofferma, quindi, sulla interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della citata Convenzione europea fornita dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 8 del 2001), secondo la quale, in assenza di estradizione per i fatti oggetto del giudizio in corso, l'imputato estradato per fatti diversi non puo' essere giudicato, in quanto la clausola di specialita' introdurrebbe una condizione di procedibilita', con conseguente obbligo per il giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 129 e...

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