LEGGE 7 giugno 1993, n. 193 - Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

Coming into Force19 Giugno 1993
Enactment Date07 Giugno 1993
Published date18 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/06/18/093G0252/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1993 - Suppl. Ordinario n. 52
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convenzione

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

- il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli,

- il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Obbligo di estradare

Ciascuna parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' competenti dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale.

ARTICOLO 2 - Reati che danno luogo all'estradizione
  1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa.

  2. L'estradizione per l'esecuzione di una o piu' pene inflitte per i reati previsti dal paragrafo 1 e' concessa se la durata della pena complessiva ancora da scontare e' superiore a sei mesi.

  3. Quanto l'estradizione ha ad oggetto piu' fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entita' della pena previste nei paragrafi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, e' concessa anche per gli altri.

  4. Per i reati in materia fiscale e valutaria, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 3 - Rifiuto di estradizione
  1. L'estradizione non e' concessa:

    1. se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta, o gode sul suo territorio del diritto di asilo;

    2. se per lo stesso fatto la persona richiesta e' o e' stata sottoposta nella Parte richiesta a procedimento penale, salvo che questo si sia concluso con una pronuncia che abbia accertato il difetto di giurisdizione;

    3. se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo lalegge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;

    4. se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;

    5. se la persona richiesta e' stata o sara' giudicata nella Parte richiedente da un giudice che, in relazione al fatto per il quale e' richiesta l'estradizione, ha una competenza provvisoria o attribuita per circostanze particolari e eccezionali;

    6. se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di estradizione, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;

    7. se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare;

    8. se la persona richiesta e' minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, ovvero non prevede per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento...

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