Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione secondo il 'diritto vivente' - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di parita' delle parti nonche' del diritto di difesa - Insussistenza di u...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della stessa legge, promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte di appello di Venezia, del 19 aprile 2006 dalla Corte di appello di Brescia e del 27 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 335, 345 e 366 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 40 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di G.G. e della U.I. S.p.a., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 e nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Luigi Ravagnan per G.G., Giuseppe Frigo per la U. I. S.p.a. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui - ad avviso del giudice rimettente - esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato;

che il giudice a quo - investito dell'appello proposto sia dal pubblico ministero che dalle parti civili, contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti di persona imputata del reato di omicidio colposo - rileva che il nuovo testo dell'art. 576 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della modifica operata medio tempore dall'art. 6 della legge n. 46 del 2006, non richiama piu', nel disciplinare il potere di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, i mezzi di impugnazione previsti per il pubblico ministero;

che, in tal modo, la norma censurata avrebbe integralmente soppresso il potere di appello della parte civile, posto che, da un lato, l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione; e, dall'altro lato, nessuna ulteriore norma prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza di primo grado mediante appello: onde residuerebbe, a favore di detta parte, unicamente la facolta' di proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 568;

che, sotto tale profilo, la disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di parita' delle parti nel processo (art. 111 Cost.) e di tutela del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.);

che - a differenza di quanto avviene per la limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero introdotta dalla medesima legge n. 46 del 2006 (art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 di detta legge) - la soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata in un'ottica di riequilibrio complessivo dei poteri delle parti contendenti: infatti, la parte civile - diversamente dalla pubblica accusa - non fruisce di alcuna posizione di "prevalenza sostanziale" rispetto all'imputato, nell'assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari, ne' di altra "posizione privilegiata" nelle successive fasi processuali;

che, di conseguenza, e con particolare riguardo alla dedotta violazione dell'art. 111 Cost., una volta concessa al danneggiato dal...

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