Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51

del 12 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20

  1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: ´Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosfericiª.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 1

  2. L'Art. 1 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 1 (Finalita). - 1. La Regione, in conformita' alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonche' a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.ª.

    Art. 3.

    Modificazioni all'Art. 2

  3. La rubrica dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituita dalla seguente: ´Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionaliª.

  4. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente:

    ´1. E' istituito, presso la struttura regionale, competente in materia di ambiente, il comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli, effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.ª.

  5. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

      ´a) il Presidente della Regione, che lo presiede;ª;

    2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      ´b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;ª;

    3. dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

      ´baso) l'assessore regionale competente in materia di trasporti;ª;

    4. dopo la lettera g), e' inserita la seguente:

      ´g-bis) due rappresentanti degli enti locali;ª;

    5. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

      ´h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);ª;

    6. la...

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