Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51
del 12 dicembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20
-
Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: ´Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosfericiª.
Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 1
-
L'Art. 1 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente:
´Art. 1 (Finalita). - 1. La Regione, in conformita' alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonche' a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.ª.
Art. 3.
Modificazioni all'Art. 2
-
La rubrica dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituita dalla seguente: ´Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionaliª.
-
Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente:
´1. E' istituito, presso la struttura regionale, competente in materia di ambiente, il comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli, effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.ª.
-
Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
´a) il Presidente della Regione, che lo presiede;ª;
-
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
´b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;ª;
-
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
´baso) l'assessore regionale competente in materia di trasporti;ª;
-
dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
´g-bis) due rappresentanti degli enti locali;ª;
-
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
´h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);ª;
-
la...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA