LEGGE 14 ottobre 1999, n. 403 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Coming into Force09 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/08/099G0472/ORIGINAL
Enactment Date14 Ottobre 1999
Published date08 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.262 del 08-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 194
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art 3.
  1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

  2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

  3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

  5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

  6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art 4.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convenzione

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

(CONVENZIONE DELLE ALPI)

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Confederazione Elvetica,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,

il Principato di Liechtenstein,

nonche'

la Comunita' Economica Europea,

- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei piu' grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,

- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,

- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,

- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivita' agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonche' le forme e l'intensita' della utilizzazione turistica,

- considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni econologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o e' impossibile o e' possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,

- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze econologiche,

- a seguito dei risultati della prima Convenzione delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Art 1 - Campo d'applicazione
  1. Oggetto della presente Convenzione e' la regione delle Alpi, com'e' descritta e rappresentata nell'allegato.

  2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, puo', tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora cio' sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

  3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 puo' essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Articolo 2 - Obblighi generali
  1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilita' di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonche' della Comunita' Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonche' ampliata sul piano geografico e tematico.

  2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

    1. Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identita' culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonche' al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

    2. Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonche' il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrasta e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

    3. Salvoguardia della qualita' dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonche' le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

    4. Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.

    5. Idroeconomia - al fine...

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