Ordinanza emessa il 29 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Lacatus Aurel Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibi...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo n. 7425/05 a carico di Lacatus Aurel, appellante il p.g. avverso la sentenza di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato emessa dal Tribunale di Roma del 18 giugno 2005;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalita', proposta dal procuratore generale, dell'art. 593 c.p.p. cosi' come novellato dalla legge n. 46/2006 e dell'art. 10, comma secondo, predetta novella, per contrasto con gli art. 24, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento;

Sentita la difesa dell'appellato che si e' rimessa alle decisioni della Corte;

O s s e r v a

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, andrebbe dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.g. avverso l'assoluzione in primo grado dell'imputato.

Questa corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalita' perche' contrastante col dettato degli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 111, secondo comma, Costituzione, il contrasto e' apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato in quanto la nuova normativa viene a violare il principio della parita' delle parti nel contraddittorio, sancito dalla prima parte del secondo comma, e d'altro lato in quanto viene a contrastare con l'altro principio della ragionevole durata del processo, fissato nella seconda parte del predetto comma.

Non e' in questione la facolta' del legislatore di "salvaguardare", sotto il profilo appunto dell'intangibilita' del giudizio in fatto, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di prime cure (non essendo prevista dalla nostra Carta costituzionale l'obbligatorieta' del "doppio grado di giurisdizione"), ma appare contrastare coi principi del giusto processo (che implicano che tutte le parti possano portare avanti la loro azione con eguali mezzi) la formulazione dell'art. 593 c.p.p. novellato, che inibendo sia al p.m. che all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se viene ad incidere solo su elementi marginali e comunque non essenziali dell'azione difensiva (nei limiti nei quali l'imputato non puo' appellare avverso sentenze di prescrizione o di assoluzione nel merito con formule diverse dal fatto non sussiste o non aver commesso il fatto) condiziona invece l'esercizio dell'attivita' principale dell'organo di accusa pubblica...

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