Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito c...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 13 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale toscano alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

    Art. 2.

    Organismi ed enti dipendenti

  2. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge n. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento ed il rispetto dei limiti di spesa annuale, gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto, compresi quelli indicati nell'elenco di cui all'Art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), osservano esclusivamente le disposizioni della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) e le disposizioni della presente legge.

  3. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dagli organismi ed enti dipendenti nell'anno 2006 restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

    Art. 3.

    Commissioni, comitati ed altri organi

  4. In attuazione dei principi posti dall'Art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 in materia di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organi, la giunta regionale provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad effettuare una ricognizione degli organi esistenti nell'ambito della Regione stessa e degli enti e organismi dipendenti.

  5. La giunta regionale, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, verifica la perdurante utilita' degli organi risultanti dalla ricognizione ed assume le conseguenti iniziative, anche legislative, volte alla riduzione del loro numero, alla razionalizzazione delle competenze attribuite e della loro composizione, nonche' alla revisione dei compensi attribuiti.

  6. La giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio...

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