Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del

20 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

  1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potesta' legislativa in materia di Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, di cui alla lettera b) dell'Art. 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento 150 di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonche' con l'Art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. Il conferimento di cui al comma 1 e' relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

    1. sviluppo economico e attivita' produttive;

    2. territorio, ambiente e infrastrutture;

    3. servizi alla persona e alla comunita'.

  3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.

  4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti gia' esercitati dalla Regione, individuando altresi', in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

    Art. 2.

    Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali

  5. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

    1. sussidiarieta';

    2. idoneita' dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;

    3. ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;

    4. differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;

    5. attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalita' delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;

    6. trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;

    7. autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

  6. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attivita' connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonche' l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

  7. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

  8. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti gia' conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

  9. Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

    Art. 3.

    Funzioni della Regione

  10. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunita' regionale, la legge espressamente le attribuisce.

  11. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

  12. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

    Art. 4.

    Funzioni dei comuni

  13. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalita' delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunita' stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.

    Art. 5.

    Funzioni delle province

  14. La provincia:

    1. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

    2. concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;

    3. formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

  15. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.

  16. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:

    1. difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';

    2. tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

    3. valorizzazione dei beni culturali;

    4. viabilita' e trasporti;

    5. protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

    6. caccia e pesca nelle acque interne;

    7. organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

    8. rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

    9. servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

    10. compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

    11. raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.

  17. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.

    Art. 6.

    Esercizio associato delle funzioni

  18. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'Art. 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

  19. Per l'attuazione della presente legge puo' essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

  20. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite modalita' e risorse per lo svolgimento delle attivita' da parte della provincia.

  21. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.

    Art. 7.

    Potere regolamentare degli enti locali

  22. In conformita' al principio di autonomia organizzativa e di responsabilita', spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

  23. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

    Art. 8.

    Cooperazione Regione-enti locali

  24. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunita' locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attivita' amministrativa.

  25. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalita' previsti dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT