DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. 234 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997

Coming into Force05 Luglio 2001
Enactment Date17 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/20/001G0290/ORIGINAL
Published date20 Giugno 2001
Official Gazette PublicationGU n.141 del 20-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni

  1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

Art 2.

Funzioni trasferite

  1. In conformita' all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

  2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.

Art 3.

Funzioni e compiti delegati

  1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvedera', in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del...

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