Ordinanza emessa il 13 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Canale Carmelo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubbli...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Canale Carmelo, nato a Palermo il 17 novembre 1947, Pandolfo Giuseppe, nato a Salemi il 15 gennaio 1948, e Casciolo Gaspare, nato a Salemi il 12 febbraio 1935, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo - in composizione collegiale - del 15 novembre 2004, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalle imputazioni loro ascritte perche' il fatto non sussiste;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al reato di concorso in associazione mafiosa, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 30 marzo 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 Ord. Giud.; 97 Cost., 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111 comma 7 Cost; sentito il difensore dell'imputato Pandolfo che ha controdedotto con memoria depositata all'udienza odierna, nonche' i difensori dell'imputato Canale che hanno controdedotto in forma orale, opponendosi tutti, comunque, alle eccezioni sollevate dal p.g. nel corso della precedente udienza;

O s s e r v a

Questa corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibiita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Secondo le prospettazioni contenute nella difesa dell'imputato Pandolfo, questa corte, investita delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal p.g.; non avrebbe alcun potere di esaminarne la manifesta o meno infondatezza, ostandovi il disposto di cui all'art. 593 c.p.p. nuova formulazione che, al comma 2, impone al giudice di appello di pronunciare l'inammissibilita' dell'impugnazione proposta dal p.m., ove questa non contenga la richiesta di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale a seguito di indicazione di prove nuove o sopravvenute che risultino decisive.

Conseguentemente la corte dovrebbe prima dichiarare l'inamissibilita' del gravame proposto, salvo a porre la questione di legittimita' costituzionale dinnanzi alla Corte di cassazione nella ipotesi in cui il p.m. dovesse proporre ricorso nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di detta ordinanza.

Detto rilievo, ad avviso della corte non appare condivisibile in base alla considerazione che le eccezioni sollevate dal p.g. attengono proprio alla questione relativa all'impossibilita' per la pubblica accusa di proporre impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento e alla correlata questione della inammissibilita' del gravame tranne che nella residuale ipotesi enunciata nel comma 2 dell'art. 593 c.p.p. sopra richiamato.

E' dunque evidente il dovere...

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