Ordinanza emessa il 10 luglio 2006 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da I.C. contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Disabile - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza riconosciuto ai genitori conviventi e, in caso di scomparsa o di inabilita' degli stessi, ai fratelli e sorelle conviven...

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2006, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 13 aprile 2006 presso la cancelleria della sezione del lavoro del Tribunale di Cuneo, il sig. I.C. conviene in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esponendo di essere dipendente, dal 1° settembre 2005, con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2006, dell'Istituto di istruzione superiore "G. Vallauri" di Fossano, in qualita' di assistente tecnico; di avere presentato al dirigente scolastico domanda di congedo straordinario retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, avendo necessita' di assistere il proprio coniuge, sig.ra A.M.M., portatrice di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992, come da certificazioni della competente ASL) in quanto affetta da sclerosi laterale amiotrofica, istanza che e' stata rigettata in quanto il congedo straordinario retribuito e' previsto soltanto in favore dei genitori conviventi; di avere esperito il tentativo di conciliazione ex art. 65, d.lgs. n. 165/2001, che ha dato esito negativo, essendo l'amministrazione rimasta ferma alla lettera della normativa, la quale limita il beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in caso di loro scomparsa, ai fratelli e sorelle conviventi del portatore di handicap.

Il ricorrente rileva di essere l'unico soggetto in grado di assistere la sig.ra Maietta, poiche' del nucleo familiare fanno parte, oltre al due coniugi, le due figlie minori della coppia; e che, inoltre, il padre della sig.ra M.B.B.M. e' deceduto, la madre, L.G., e' stata riconosciuta invalida al 74%, e l'unica sorella della sig.ra M.G.M., risiede in Recale (quindi non convivente), ed e' coniugata, impossibilitata ad occuparsi della sorella essendo impegnata a badare al proprio nucleo familiare.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"), all'art. 42, comma 5, prevede: "La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita'...

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