Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprieta' a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) e dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 30 settembre 2004 e il 16 settembre 2005, rispettivamente depositati in cancelleria il 9 ottobre 2004 e il 26 settembre 2005 ed iscritti al n. 97 del registro ricorsi 2004 ed al n. 82 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Rolando Riz, Salvatore Alberto Romano e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 settembre 2004 e depositato il successivo 9 ottobre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia di Bolzano "27" (recte: 23) luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006).

    Espone il ricorrente che la norma impugnata introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (inserendo l'art. 5-quinquies nella legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37") l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale "nel caso di trasferimento della proprieta' in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela [...] facenti parte di un maso chiuso".

    A parere del ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige secondo cui la potesta' delle Province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza (con particolare riferimento all'art. 8, numeri 3, "tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare", e 8, "ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini"), deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

    Aggiunge il ricorrente che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), stabilisce esplicitamente le modalita' e i termini attraverso i quali lo Stato e le Province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli artt. 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

    Risulterebbe, di conseguenza, violato l'articolo 9 Cost., nella parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita' aziendale dei masi chiusi, si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione dell'obbligo di denuncia e della prelazione a favore dello Stato (o della Provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale delle stesse conservazione, tutela e fruizione di tali beni, previste dall'ordinamento nazionale.

    Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuita' del "maso chiuso", tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non sarebbe giustificata (art. 3, primo comma, Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale.

    Infine, ad avviso del ricorrente, la suddetta esclusione renderebbe estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della Provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute, essendo questi assoggettati ad un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.

  2. - Si e' costituita in giudizio la Provincia di Bolzano la quale - premesso di essere intervenuta, con la legge impugnata, in un settore che involge una serie di aspetti concernenti sia la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale situato nel proprio territorio, sia l'ordinamento dei masi chiusi - afferma che, prima delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, essa era titolare di una competenza esclusiva in materia di beni culturali, in relazione alla quale disponeva di un ampio raggio di attribuzioni, limitate unicamente dalle competenze che, in via eccezionale, rimanevano...

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