Modifica dell'Art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attivita' sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.
Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'Art. 23 della legge regionale n. 8/2003
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L'Art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e' sostituito dal seguente:
´Art. 23 (Tutela dei praticanti). - 1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'Art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'Art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.
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Prima dell'inizio dell'attivita', i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
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Il direttore tecnico ha la responsabilita' dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico e' tenuto a verificare il possesso dell'idoneita' fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonche' il rispetto delle normative antidoping.
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Le province e i comuni, qualora siano promotori di iniziative di attivita' motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
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Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:
a) le attivita' per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
b) le attivita' motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) le attivita' libere amatoriali esercitate in modo individuale o...
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