Modifica dell'Art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attivita' sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'Art. 23 della legge regionale n. 8/2003

  1. L'Art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 23 (Tutela dei praticanti). - 1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'Art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'Art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.

  2. Prima dell'inizio dell'attivita', i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

  3. Il direttore tecnico ha la responsabilita' dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico e' tenuto a verificare il possesso dell'idoneita' fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonche' il rispetto delle normative antidoping.

  4. Le province e i comuni, qualora siano promotori di iniziative di attivita' motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

  5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

    a) le attivita' per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

    b) le attivita' motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

    c) le attivita' libere amatoriali esercitate in modo individuale o...

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