Ordinanza emessa il 9 maggio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Assenova Trifonova Dorotea ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comm...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111, e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parita' delle parti nel processo e di obbligatorieta', della azione penale;

Sentito il difensore degli imputati che hanno chiesto dichiararsi irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni proposte;

O s s e r v a

Con sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica del 29 giugno 2005 Assenova Trifonova Dorotea e Lo Presti Seminerio Giuseppe sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. "perche' il fatto non sussiste" dal reato di cui agli artt. 110 e 485 c.p.

Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

In data 9 marzo 2006 e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., "se la nuova prova e' decisiva".

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile" ed al comma 3 che "entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado".

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilita', dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come gia' esposto, e' applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Il profilo di illegittimita' costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost. e' manifestamente infondato).

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero e' stata gia' piu' volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. "non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale" (cfr. ordinanze n. l10 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Gia' con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che "il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT