Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da El Idrissi Mohammed contro Prefettura di Terni ed altri Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Ma...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto il ricorso n. 547/2003 proposto da: El Idrissi Mohammed rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Quieta n. 2/B;

Contro: 1) Prefettura di Terni, 2) Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi titolari pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14; e nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (costituitosi spontaneamente nel subprocedimento di liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato) in persona del titolare pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14, per l'annullamento della decisione di rigeto dell'Ufficio territoriale del Governo di Terni concernente la "dichiarazione di emersione di lavoro irregolare" che il signor Ba Mohamed Ahmed ha presentato ai sensi della legge n. 222/2002 quale datore di lavoro a favore dell'extracomunitario addetto a lavoro subordinato signor El Idrissi Mohammed;

Vista la sentenza n. 45 in data 3 febbraio 2004, con cui questo tribunale ha definito il giudizio, respingendo il ricorso in epigrafe e compensando integralmente le spese fra le parti;

Vista la domanda in data 31 luglio 2004, con cui l'avv. Gianni Dionigi ha chiesto la liquidazione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio, sulla base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del presidente del Tribunale amministrativo regionale 27 dicembre 2003, n. 49;

Visto il parere in data 3 settembre 2004, con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto congruo un importo di Euro 1.726,88;

Vista la propria ordinanza collegiale 10-26 novembre 2004, con la quale gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale 24 febbraio 2006, n. 76, con la quale la questione di costituzionalita' e' stata dichiarata "manifestamente inammissibile";

Udito, alla nuova camera di consiglio dell'8 marzo 2006, il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;

F a t t o e d i r i t t o

I.

Questo tribunale, con ordinanza n. 51 in data 26 novembre 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

E' opportuno riportare la parte motiva di detta ordinanza.

[...] "1. - Con la sentenza n. 45 in data 3 febbraio 2004, questo Tribunale ha respinto il ricorso in epigrafe, volto all'annullamento di un diniego di regolarizzazione, ai sensi del decreto-legge n. 189/2002, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2002, opposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni al datore di lavoro di un cittadino marocchino.

  1. - Viene ora all'esame del Collegio la domanda di liquidazione delle spese di giudizio (compensate con la predetta sentenza), presentata dal difensore dell'extracomunitario, sulla base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del presidente del Tribunale amministrativo regionale 27 dicembre 2003, n. 49.

    Dopo che le parti erano state convocate davanti al Collegio in camera di consiglio per l'esame e la trattazione della suddetta domanda, e' pervenuta una memoria (di costituzione spontanea o d'intervento) del Ministero dell'economia e delle finanze, quale amministrazione statale competente al pagamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con tale memoria (e poi ancora oralmente in camera di consiglio ha chiesto la revoca dell'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato, invocando l'art. 119 del t.u.

    Il difensore del ricorrente, presente alla trattazione orale in camera di consiglio, non ha sollevato eccezioni riguardo alla ritualita' dell'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. - Il Collegio osserva che la convocazione della odierna camera di consiglio, con l'intervento delle parti, era preordinata ad una decisione sul quantum delle spese da liquidare al...

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