Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilita'. Reati e pene - Reati elettorali - Fa...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61, e dell'art. 100, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61, promossi con ordinanze del 10 maggio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 15 aprile 2004 dal Tribunale di Firenze, del 9 giugno 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 27 maggio 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara e del 18 novembre 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 690, 769, 831, 996 del registro ordinanze 2004 e al n. 231 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai numeri 33, 41, 44 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), nella parte in cui, al comma 2, lettera a), numero 1), ha sostituito il terzo comma dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), stabilendo che "chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro".

Il giudice a quo premette di procedere nei confronti di persone imputate, nell'un caso (ordinanza r.o. n. 690 del 2004), del reato di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 61 del 2004; e, nell'altro caso (ordinanza r.o. n. 831 del 2004), del reato di cui all'art. 479 del codice penale, per avere, in qualita' di pubblici ufficiali legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni, attestato falsamente l'avvenuta apposizione in loro presenza delle firme di alcuni sottoscrittori di liste di candidati ad elezioni comunali e l'avvenuta identificazione degli stessi a mezzo di documenti di identita' (fatti commessi nell'aprile 2003). In entrambi i casi il pubblico ministero aveva formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, eccependo tuttavia contestualmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 61 del 2004, per contrasto con il principio di eguaglianza.

Il rimettente osserva come la norma impugnata determini, in effetti, una evidente disparita' di trattamento fra le falsita' in autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di candidati, soggette alla sola pena dell'ammenda, e le falsita' "in atti fidefacienti suscettivi della medesima efficacia", punite invece come delitto e con pena detentiva dagli artt. 476 e 479 cod. pen. Tale sperequazione si rivelerebbe del tutto irragionevole: giacche' se, per un verso, l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituisce indubbiamente atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del codice civile, in quanto destinata a far prova, fino a querela di falso, di quanto in essa attestato; per un altro verso, dovrebbe con tutta evidenza escludersi che l'attinenza alla materia elettorale possa attenuare il disvalore della falsita'.

Il rimettente richiama, in proposito, la sentenza n. 84 del 1997. Con essa questa Corte - nel dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 - ha rimarcato come il differente trattamento sanzionatorio della sottoscrizione di piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura, a seconda che essa abbia luogo nell'ambito di elezioni amministrative o politiche, sarebbe stato difficilmente giustificabile ove fosse dipeso da una diversa valutazione in astratto della gravita' dei comportamenti, di per se' identici, piuttosto che dalla particolare tecnica utilizzata dal legislatore nella redazione della norma incriminatrice considerata. Il giudice a quo ricorda, ancora, come con la sentenza n. 403 del 1988 (recte: con l'ordinanza n. 433 del 1998) questa Corte abbia ritenuto ragionevole la diversa e piu' mite risposta sanzionatoria prefigurata dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) per l'indebita percezione di fondi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), rispetto a quella prevista dall'art. 640-bis cod. pen. per la truffa in erogazioni pubbliche: e cio' sul rilievo che le due norme incriminatrici si porrebbero in rapporto di sussidiarieta' e non di specialita', essendo la prima di esse volta a sanzionare condotte (quale il mero mendacio documentale) non punibili in base alla seconda.

Considerazioni similari non sarebbero tuttavia riproponibili nel caso in esame: giacche' con la norma censurata il legislatore avrebbe effettuato esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravita' del falso avente ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali e di candidati, rispetto a quello sanzionato, in termini generali, dagli artt. 476 e 479 cod. pen.

La questione sarebbe infine rilevante nei giudizi a quibus, dato che gli imputati - soggetti esclusivamente alla pena dell'ammenda in base alla nuova norma - nel caso in cui la stessa fosse dichiarata incostituzionale dovrebbero invece rispondere di un delitto.

1.2. - In entrambi i giudizi di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa erariale rileva come - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte - il sindacato di costituzionalita' in materia di proporzione e adeguatezza delle sanzioni penali, pur ammissibile, debba essere tuttavia contenuto entro limiti rigorosi. Una violazione, sotto tale profilo, dell'art. 3 Cost. sarebbe infatti ravvisabile solo quando siano previsti trattamenti sanzionatori significativamente differenziati di fattispecie per ogni aspetto analoghe; rimane, per contro, escluso che possano assumere rilievo, in detta direzione, considerazioni soggettive inerenti all'opportunita' o all'utilita' della singola scelta legislativa, quali quelle svolte dal rimettente.

Ne', d'altro canto, sarebbe condivisibile l'assunto del giudice a quo, stando al quale tra la norma incriminatrice di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 e quelle degli artt. 476 e 479 cod. pen. non sarebbe configurabile un rapporto di specialita': giacche', al contrario, la previsione punitiva in materia elettorale colpisce condotte totalmente corrispondenti ai richiamati paradigmi sanzionatori del codice penale, con il solo elemento specializzante rappresentato dalla particolare categoria di atti incisa dalla falsita'. Trattandosi, quindi, di "condotte ad offensivita' non identica in rapporto di specialita", si dovrebbe riconoscere al legislatore piena autonomia nella scelta del rispettivo trattamento sanzionatorio: e cio' a prescindere dai possibili margini di opinabilita' delle soluzioni concretamente adottate, in rapporto alla natura degli interessi coinvolti ed all'armonia del sistema.

2.1. - Una questione di legittimita' costituzionale analoga e' stata sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, il quale sottopone peraltro a scrutinio direttamente l'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004.

Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di persona imputata del reato di cui al citato art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, per avere - quale consigliere provinciale addetto all'autenticazione delle firme apposte sulle liste di candidati - attestato falsamente, in occasione di una competizione elettorale, l'autenticita' di una sottoscrizione e l'avvenuta apposizione della stessa in sua presenza (fatto commesso il 14 marzo 2000). In sede di discussione, il pubblico ministero - intendendo chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato - aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 61 del 2004 per violazione dell'art. 3 Cost.

Dopo aver esposto le ragioni della non manifesta infondatezza della questione in termini pressoche' identici a quelli delle precedenti...

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