Ordinanza del 6 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) emessa dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a B.R. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Procedimento per la nomina dell'amministratore - Obbligatoria presenza ...

IL GIUDICE TUTELARE

Letto il ricorso introduttivo presentato personalmente da B.U. nato a Cavarzere il 15 ottobre 1938, nell'interesse della sorella B.R., nata a Cavarzere il 17 giugno 1948, e cosi' ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., secondo quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (provvedimento 9 novembre 2005) ove l'atto era stato depositato (in data 8 novembre 2005).

Rilevato che in detto ricorso viene rappresentata la condizione di invalidita' al 100% nella quale irrimediabilmente versa la B.R., come da allegato verbale di accertamento di visita legale e conseguente certificato (ex legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Rilevato, in particolare, che la B.R. e' affetta da "Cerebropatia con oligofrenia ed afasia per cui e' totalmente compromessa la vita di relazione e necessita di accompagnamento", sicche' e' verosimilmente necessario somministrare una misura di protezione, trattandosi di persona che non puo' curare i propri interessi.

Rilevato che il ricorso introduttivo non e' stato presentato da un legale patrocinatore munito di procura e che dalla lettura degli atti allegati risulta che l'interessata e' priva dell'assistenza di difensore tecnico con il quale stare in giudizio nella presente procedura, e cosi' ai sensi dell'art. 82 c.p.c.

Visto il parere del p.m. -- sede, secondo il quale e' necessario che la domanda sia presentata da un difensore tecnico e non direttamente dal privato cittadino o comunque da soggetto non assistito, in quanto, "nonostante l'esistenza di molteplici disposizioni da cui e' possibile ricavare un principio opposto, meritano di essere valorizzati. ... gli spunti normativi da cui si ricava una identita' dogmatica tra il procedimento per interdizione e quello per la nomina di amministratore di sostegno, nel senso che entrambi possano classificarsi procedimenti c.d. a carattere oggettivo, procedimenti, in altre parole, che operano su status del soggetto, intesi quali complesso di diritti fondamentali della persona fisica, e che, come tali, se possono deviare in alcune circostanze dallo schema consueto del procedimento contenzioso civile, comunque ne mantengono il carattere (ad esempio, si veda il disposto dell'art. 720-bis c.p.c., che consente il ricorso in Cassazione per i provvedimenti finali, o quello dell'art. 418, terzo comma c.c., che nel passaggio da interdizione ad amministrazione di sostegno individua una mera trasmissione del procedimento".

Ritenuto che la mancata assistenza da parte di un patrocinatore legale col quale stare in giudizio configura verosimilmente una violazione del diritto difesa di B.R., e che tale difetto, non essendo imposta la nomina di un difensore dalle norme istitutive della nuova misura di protezione delle persone prive di autonomia di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, pone come rilevante nel caso di specie la questione di legittimita' costituzionale di tali norme, in particolare degli artt. 407 e 408 del c.c. e 716 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Carta costituzionale.

Cio' premesso, espone di seguito le ragioni per le quali ritiene tale questione non solo rilevante nel caso di specie, ma altresi' non manifestamente infondata.

A) Questo giudice ritiene opportuno rendere esplicita la sua adesione alla tesi prevalente tra i giudici di merito, secondo la quale la legge n. 6 del 2004 non ha reso del tutto inutile il ricorso agli istituti, da altri ritenuti arcaici e superati, dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Secondo la tesi qui accolta, una analisi interpretativa sistematica, teleologicamente orientata e non preconcetta della complessa disciplina inserita da tale legge sulle preesistenti norme del codice civile, dimostra che l'ambito di operativita' dell'amministrazione di sostegno non puo' coincidere in nessun caso con quello dell'interdizione e con quello dell'inabilitazione cosi' da consentire la loro disapplicazione.

In altri termini, tanto l'interdizione quanto l'inabilitazione conservano un proprio distinto ambito di operativita', che i giudici devono essere in grado di individuare alla luce dei parametri generali della necessita/adeguatezza e della minore invasivita' possibile della misura di protezione da applicare.

Ne viene, che non e' consentito loro formulare giudizi di valore sugli istituti legislativi, in definitiva sulla legge stessa, per accordare aprioristicamente la propria preferenza esclusiva all'uno o all'altro, senza tenere conto dei distinti ambiti di operativita'; ma, in un sistema basato sul principio di legalita', nel quale non vi e' spazio per la giurisprudenza abrogatrice, devono sforzarsi di dare contorni piu' precisi a quegli ambiti, in definitiva "distinguere" quando l'interdizione e l'inabilitazione sono ancora necessari, e cosi' sia in generale, secondo una precisa tipizzazione della relativa fattispecie astratta, sia in relazione ai casi concreti da valutare.

Secondo il Tribunale di Milano, ad es., la modifica, sia dell'art. 414 c.c., nella parte in cui mantiene l'interdizione per i soggetti che si trovano in condizioni di abitualita' infermita' di mente... quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione, sia dell'art. 427 c.c., laddove consente di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto, depongono per una "volonta' legislativa di riconoscere all 'interdizione una valenza di protezione necessaria per tutti i soggetti che, ancorche' in grado di esplicitare capacita' residuali, possano ritenersi adeguatamente protetti, da loro stessi e dagli altri, solo se li si escluda da qualunque capacita' (in cio' si concretizza l'interdizione), nel senso di impedire che si producano effetti giuridici quando si attivano con modalita' non sorrette da valide capacita' intellettive e volitive in tutti gli ambiti (anche non immediatamente prevedibili) da cui possano derivarne pregiudizi riconoscendo loro quei soli ambiti di azione certamente non nocivi" (Tribunale di Milano, sentenza 21 marzo 2005, n. 3289, pubblicata su Altalex).

Secondo questa prospettiva (conforme, Trib. di Bologna, 1 dicembre 2005, n. 3107), che supera dunque il falso dilemma interpretazione conservatrice/interpretazione solidaristica, e non si attarda su meri giudizi di valore, "se al fine di garantire la piu' completa protezione della persona incapace, i poteri dell'Amministratore di sostegno devono estendersi, sia a decisioni personali inerenti la cura del soggetto, sia a qualunque tipologia negoziale, con il rischio, tra l'altro, di riportare un elenco incompleto di atti, residuandone altri non previsti che sfuggano agli effetti di annullabilita' di cui agli artt. 409 e 412 c.c. (rimarrebbe sempre l'impugnabilita' ex art 428 c.c., ma subordinata alla prova della malafede dell'altro contraente), e se ci si trova a dover integrare detta misura richiamando, ex art. 411 c.c. e sempre a fini di tutela, disposizioni previste per l'interdetto (quali l'incapacita' di contrarre matrimonio - art. 85 c.c., di testare - art. 591 c.c., di donare - art. 774 c.c.). la sovrapposizione di contenuto dei due istituti di amministrazione di sostegno e di interdizione induce a privilegiare quest'ultimo, che annulla ogni possibilita' di azione del soggetto a suo danno o ne consente un immediato annullamento, riconoscendo alla persona autonomia di azione solo per specifici atti che si palesino nocivi" (ivi).

Orbene; anche a prescindere dal consenso che si possa accordare a tale proposta interpretativa, delimitatrice degli ambiti di operativita' dei tre istituti di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia (o di altre consimili: come quella del Tribunale di Torino -- ufficio del giudice tutelare, decreto 22 maggio 2004, che, valorizzando le disposizioni di cui agli art. 404, 407, 410 e 411 c.c., sottolinea come il destinatario della misura di sostegno debba conservare, quanto meno in misura ridotta, una propria autonomia e capacita', senza la quale non potrebbe dialogare ne' con il giudice tutelare ne' con l'amministratore di sostegno; come quella del Tribunale di Parma, ufficio del giudice tutelare, decreto 2 aprile 2004, che pone l'accento sulla gravita' della menomazione psichica, quale parametro giustificativo della pronuncia di interdizione; come quella del Tribunale di Catania, decisione 26 ottobre 2004, che argomenta l'esclusione dell'amministrazione di sostegno, in caso di grave compromissione delle facolta' psichiche, da quell'art. 409 c.c. che conclama il persistere della capacita' legale di agire del beneficiario "per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria per l'amministratore di sostegno", e cosi' sul presupposto che, mancando al di fuori di queste aree l'autodeterminazione dell'interessato, non si puo' ricorrere alla nuova meno invasiva misura di protezione, tanto piu' che anche la applicazione degli artt. 406, 407 e 410 c..c dipende dalla conservazione di una qualche residua capacita' decisionale in capo al malestante; come quella del giudice tutelare di Nocera, decreto 8 luglio 2004, per il quale l'amministrazione di sostegno e' da ritenere in re ipsa esclusa se e in quanto il soggetto sia del tutto privo di autonomia psico-fisica; come quella del Tribunale di Ancona -- ufficio del giudice tutelare, decreto 17 marzo 2005, che pone anch'essa l'accento, quale causa preclusiva del ricorso all'amministrazione di sostegno, sulla gravita' della malattia psichica della persona in difficolta', in particolare se sia tale da non consentirle di relazionarsi con il mondo esterno; o come quella del Tribunale di Genova, sent. 13 novembre 2005, che valorizza, al fine di escludere l'amministrazione di sostegno, la circostanza che l'interessato non e' in alcun modo in grado di far valere il proprio punto di vista), si dovra' comunque convenire che la stessa costituisce un concreto esempio della possibilita' di dare un contenuto visibile ai generici criteri della...

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