Ordinanza emessa il 16 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Manconi Gavino Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di p...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza all'esito della discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dal procuratore generale presso questo ufficio avverso la sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, quanto al reato di cui all'art. 385 c.p. pronunciata dal Tribunale di Sassari nei confronti di Manconi Gavino, nato a Sassari il 29 aprile 1963 ed ivi residente via Pozzomaggiore, 12, imputato:

  1. del reato di cui all'art. 385 c.p. perche' si allontanava, senza autorizzazione, dall'abitazione nella quale era detenuto in regime di arresti domiciliari;

  2. acc.to nel territorio del comune di Sassari il 10 agosto 1999;

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore degli appellati che, sul punto, si e' rimesso alla decisione della Corte;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il Pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparita' derivanti da questa disposizione ragionevolmente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT