Ordinanza emessa il 30 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Meloni Valerio Antioco Adolfo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro l...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Meloni Valerio Antioco Adolfo, nato ad Alghero il 3 luglio 1969 ivi res. via Cravellet, n. 6 dom. to ad Alghero, via Kennedy, n. 125 c/o Soggiu Raffaellina.

Appellante: il p.m. c/o il Tribunale di Sassari.

Dalla sentenza 13 dicembre 2004 n. 587 del gup. Tribunale di Sassari, con la quale v. gli artt. rubr., 52, 55 e 583, 590 c.p., 438 ss. 521 e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Meloni Valerio Antioco Adolfo in ordine al delitto di lesioni colpose gravi, cosi' modificato il capo di imputazione, perche' l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per mancanza di querela.

Sassari, 13 dicembre 2004

Essendo Imputato

Delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della sorella Meloni Chiara, avendola gettata nella tromba delle scale interne del palazzo ove entrambi abitavano dal pianerottolo posto al terzo piano, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volonta'.

In Alghero il 1 gennaio 2003.

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell' appellato che, sul punto, si e' rimesso alla decisione della Corte;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del...

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