Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Azzena Domenichino Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

1) All'esito della discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso la locale sezione di Corte di appello avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice presso il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione di Olbia nei confronti di: Azzena Domenichino, nato a Calangianus il 25 febbraio 1951 e residente Sant'Antonio di Gallura localita' Scupetu n. 6 elettivamente domiciliato in Arzachena presso lo studio dell'avvocato Daniela Ungano, via San Pietro n. 1; imputato:

  1. del reato di cui all'art. 163, d.lgs. 490/1999 perche' realizzava, in qualita' di committente delle opere, due fabbricati in muratura rispettivamente di lunghezza mt. 12,65 x 4,25 x 2,85 di altezza e di mt. 5,40 x mt. 3,40 x h. 2,85 in aderenza al fabbricato preesistente in assenza delle prescritte autorizzazioni in ambito vincolato.

Accertato in data 25 novembre 2002 in localita' Cala di Volpe - Arzachena (SS).

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell' appellato che, sul punto, si e' rimesso alla decisione della corte;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge...

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