Ordinanza emessa il 11 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di D.G.A. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di prosciog...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: D.G.A., nato a Sassari il 19 ottobre 1960, ivi residente via Prunizzedda, 16, elett. dom. to via Corte Larga n. 6/, imputato del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 609-bis, 609-ter n. 5 c.p. perche' con violenza, consistita nell'averle detto che se avesse chiesto aiuto l'avrebbe picchiata, costringeva la figlia D.V. a praticare su di lui la masturbazione. Fatto aggravato perche' commesso con abuso di relazioni domestiche e nei confronti della figlia che, all'epoca del fatto, non aveva compiuto gli anni sedici.

In Sassari, la notte tra il 10 e l'11 dicembre 2000.

Ritenuto che, con sentenza 11 giugno 2003 pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il GUP presso il Tribunale di Sassari ha mandato assolto D.G.A. dal reato di violenza sessuale a lui ascritto nei termini riportati in epigrafe, e ritenuto che contro questa decisione ha interposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari che chiede l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del Procuratore della Repubblica dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentita la difesa dell'appellato che chiede rigettarsi la eccezione, osservando che essa e' tanto piu' infondata poiche' si verte in tema di giudizio abbreviato, che comporta concettualmente una contrazione del potere di impugnazione, ricordando che in materia si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale che non ha ravvisato contrasto fra l'art. 443 c.p.p. e gli artt. 111 e 112 Cost;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo...

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