Ordinanza emessa il 13 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Cubeddu Gianfranco Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: Cubeddu Gianfranco, nato a Carbonia il 23 luglio 1954, residente in Olbia, via Lamberti n. 13, imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 640 e 640 c.p., per avere, in concorso con Chirra Giovanni, ricettato l'assegno bancario n. 853989780 tratto sul c/c 3620/1 acceso presso la Cariplo, risultato di provenienza furtiva, per trame profitto, e successivamente raggirando il commerciante Manconi Sebastiano, negoziando il suddetto assegno, per l'acquisto di tre telefoni cellulari.

In Olbia, 18 febbraio 1997.

Considerato che, con sentenza 16 gennaio 2003, pronunciata all'esito di giudizio celebrato di fronte al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, il Cubeddu e' stato assolto dal reato di cui all'art. 648 c.p. come riportato in epigrafe, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 della legge n.46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che chiede rigettarsi la eccezione in quanto infondata;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT