Ordinanza emessa il 18 aprile 2006 dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di Piu Antonio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbrevia...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: Antonio Piu, nato a Sassari il 1 luglio 1927, ivi residente in via E. Caruso, 38, imputato del delitto di cui all'art. 595 c.p. perche', comunicando con piu' persone, con una missiva inviata al consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari e alla sede di Roma dell'associazione marinai d'Italia, offendeva la reputazione di Moro Antonio Giuseppe, accusandolo, fra le altre cose, testualmente, "di ledere, con il suo comportamento indegno, l'immagine della figura professionale degli avvocati di avere trasformato e successivamente fatto fallire l'A.N.M.I., congiuntamente a due soci amici in una bettola di avvinazzati, di avere, sfruttando la sua carica di consigliere nazionale dell'A.N.M.I., adoperato artifizi e raggiri per il raggiungimento del suo deplorevole scopo di sciogliere l'A.N.M.I. stessa".

In Sassari il 24 gennaio 2000.

Considerato che, con sentenza n. 382/2003 del 17 marzo 2003 il tribunale di Sassari ha assolto il sig. Piu dal reato a lui ascritto, e rilevato che contro questa decisione hanno interposto appello il p.g., che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia, e la p.c., che ha sollecitato, previa affermazione di responsabilita' del prevenuto, la sua condanna al risarcimento del danno;

Rilevato, altresi', che il p.g. ha osservato, sia con memoria scritta sia con deduzioni orali in udienza, che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentiti i difensori della parte civile e dell'imputato, che si rimettono,

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal p.g. sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il p.m. possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta...

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