Ordinanza emessa il 15 maggio 2006 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti promossi da Giacone Vita ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattam...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5889/04 RGL pendente davanti al Tribunale di Milano (e delle altre 15 cause riunite alla prima di cui all'allegato A) vertenti su identiche questioni di diritto, pendenti davanti al medesimo Tribunale) tra: Giacone Vita e il Ministero dell'istruzione universita' e ricerca e la Direzione didattica i Circolo sciogliendo la riserva assunta in data 14 aprile 2006 rileva

I termini della controversia

Con rispettivi ricorsi al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, i ricorrenti di cui alle cause indicate nell'allegato A), hanno esposto di far parte del personale ATA, che ricomprende tutto il personale che svolge attivita' "non docente" presso le scuole statali materne e primarie, medie e superiori.

Hanno spiegato che detto personale, fino al 31 dicembre 1999, e' appartenuto a due diverse amministrazioni: quello in servizio presso le scuole superiori rientrava negli organici dello Stato, mentre quello delle scuole materne e primarie statali, era alle dipendenze degli enti locali interessati, svolgendo, comunque, identiche mansioni.

Hanno, poi, chiarito i ricorrenti che questa ripartizione ha avuto termine con la legge n. 124/1999 (art. 8) con la quale e' stato disposto il graduale assorbimento da parte dello Stato del personale ausiliario scolastico, originariamente proprio degli enti locali.

Secondo la tesi dei ricorrenti l'art. 8, comma 1, della legge n. 124/1999 avrebbe, in particolare, stabilito, da una parte, il riconoscimento dell'anzianita' gia' maturata, dall'altra, l'erogazione della retribuzione corrispondente a tale anzianita' all'interno dell'ordinamento statale.

Ha spiegato la parte attrice che, tuttavia, con gli atti normativi e contrattuali successivi (il Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, l'accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, il d.m. del 5 aprile 2001 con cui e' stato recepito detto ultimo accordo) sarebbe stato operato un processo di stravolgimento del disposto della legge n. 124/1999, introducendo via via nuovi e diversi criteri per l'inquadramento del personale ATA degli enti locali che hanno portato ad un risultato esattamente opposto a quello previsto.

Sul punto, ha tenuto a precisare la difesa dei ricorrenti che, in ottemperanza a detti ulteriori atti, l'anzianita' e' diventata interamente una funzione dipendente della retribuzione goduta, con determinazione di una nuova anzianita' (fittizia) esclusivamente sulla base della retribuzione in godimento presso l'ente locale al 31 dicembre 1999.

Cio' premesso, hanno lamentato i lavoratori che, per effetto della particolare procedura adottata per disciplinare il trasferimento dei dipendenti, basata sul riconoscimento della sola "retribuzione maturata", si sono ritrovati con una anzianita' giuridica ed economica ridotta in modo sensibile (secondo la misura, dettagliatamente indicata nei ricorsi introduttivi del giudizio, per ciascuna posizione soggettiva).

Tale sistema di inquadramento, contestato dai dipendenti per le suddette ragioni, avrebbe, infatti, loro comportato un trattamento economico complessivo, da un lato, non corrispondente alla effettiva anzianita' maturata, dall'altro, inferiore a quella percepita dai dipendenti ATA che hanno prestato la propria attivita' ininterrottamente presso lo Stato, rivestendo la medesima qualifica e svolgendo le medesime mansioni degli stessi.

Per tale motivo, hanno chiesto nelle conclusioni, che fossero dichiarati nulli e/o annullati e/o disapplicati i rispettivi decreti di inquadramento, richiamati in ciascun ricorso, e che fosse accertato il diritto degli stessi al riconoscimento giuridico e economico della propria anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza.

In aggiunta, hanno auspicato la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - in persona del Ministro pro tempore - a versare ai ricorrenti la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire a partire dal 1 gennaio 2000, in ragione della differenza tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianita' stabilite dal contratto colletivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del Comparto scuola e successive modifiche e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre alle differenze stipendiali maturate e maturande.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, per ciascuna delle cause proposte, la parte convenuta ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

Al riguardo, secondo una prima impostazione difensiva (cfr., ad es., le cause RG 8983/2005 e RG 1191/2005), la resistente ha, in primo luogo, sostenuto che l'art. 8, comma 4, della legge n. 124/1999 ha previsto che il descritto "passaggio" dagli enti locali allo Stato del personale ATA avrebbe dovuto avvenire gradualmente, "secondo tempi e modalita' da stabilire con successivo decreto interministeriale".

In tal senso, il menzionato art. 8, secondo la tesi sostenuta nella memoria di costituzione, si configurerebbe come una disposizione contenente "un rinvio recettizio a prescrizioni deputate a precisare le puntuali modalita" del trasferimento del personale in questione, cosicche' le successive norme menzionate (il Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, l'Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, il d.m. del 5 aprile 2001) verrebbero a "costituire parte integrante del disposto dell'art. 8, comma 2 che preciserebbero e completerebbero, rendendolo di fatto attuabile".

La resistente ha, poi, ricordato che, anche qualora si dovesse concludere che la legge n. 124/1999 avesse previsto il pieno mantenimento dell'anzianita' dei lavoratori essendo completa nelle sue previsioni, la stessa sarebbe stata legittimamente derogata dalle menzionate fonti intervenute successivamente, in conformita' al disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, prevede che "eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente appllcabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario".

Una volta chiarito quale fosse il rapporto tra le norme in questione, la difesa della resistente si e' preoccupata di evidenziare la logica dei criteri previsti dalle disposizioni in parola e come, in alcun modo, si potessero ritenere pregiudicati i diritti dei lavoratori, tenuto conto che, certamente, non sarebbe stata intenzione del legislatore della legge n. 124/1999 aumentare lo stipendio degli stessi, ma solo garantire loro la conservazione del trattamento fino a quel momento conseguito, con piena legittimita', dunque, dell'inquadramento compiuto che non determinava un decremento della retribuzione complessiva in precedenza goduta e che neppure menomava l'anzianita', tenendosi conto della stessa ai fini di un piu' celere passaggio allo scaglione stipendiale successivo a quello di inquadramento.

Ha eccepito, da ultimo, la parte convenuta che, diversamente, qualora si ritenesse che la legge n. 124/1999 dovesse essere interpretata nel senso della necessaria conservazione dell' "integrale" anzianita' maturata, con la conclusione di un aumento stipendiale del personale ATA, ne sarebbe derivata la conseguenza della incostituzionalita' della norma, ai sensi dell'art. 81, comma 4, Cost., per il fatto che la legge n. 124/1999 non indica attribuzioni o stanziamenti per il finanziamento dei trasferimenti di personale nei ruoli statali, dovendosi, quindi, necessariamente adottare una soluzione ermeneutica che producesse il risultato del "costo zero" per la pubblica amministrazione.

Nelle more del giudizio, tuttavia, il 10 gennaio 2006, e' entrato in vigore il comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 che dispone che il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999 "si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' in quadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianita', nonche' da eventuali indennita', ove spettanti, previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data...

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