Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del

12 luglio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle autostrade di cui alle lettere a) e b), ricomprese nel territorio regionale umbro:

    1. Autostrada A1 del Sole, nel tratto ricompreso nel territorio regionale;

    2. Autostrada RA06 Bettolle-Perugia, dal confine con la Regione Toscana alla localita' Ponte San Giovanni nel comune di Perugia.

  2. L'attivita' di erogazione dei carburanti lungo le autostrade costituisce pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.

    &a;3. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonche' i relativi servizi e le attivita' ad esso accessorie.

  3. Tra gli impianti posti lungo le autostrade di cui al comma i e quelli posti lungo la rete ordinaria, e viceversa, non e' prevista alcuna distanza minima.

    Art. 2.

    Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti

  4. Il rilascio della concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sulle autostrade di cui all'Art. 1, comma 1 e' subordinato:

    1. al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte del soggetto richiedente la concessione;

    2. alla conformita' dell'impianto alle disposizioni dello strumento urbanistico del comune nel cui territorio ricade;

    3. al rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio e a ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica;

    4. alla conformita' alle disposizioni per la tutela di aree naturali e agricole di pregio, beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali e di tutela dall'inquinamento;

    5. all'assenso alla realizzazione dell'impianto espresso dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS, al termine delle procedure di loro competenza.

  5. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto sulle autostrade di cui all'art. 1, comma 1 e' trasmessa dall'interessato, esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio regionale competente in materia di commercio, corredata dagli allegati di cui al comma 3. L'istanza con gli allegati e' trasmessa per conoscenza, al comune nel cui territorio si intende realizzare l'impianto.

  6. Alla domanda per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sono allegati i seguenti documenti:

    1. progetto esecutivo dell'impianto, approvato dal comune competente per territorio con il concorso degli enti preposti alla tutela degli interessi indicati al comma 1, lettere c) e d) e dal soggetto di cui al comma 1, lettera e);

    2. dichiarazione preventiva di assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS.

  7. Il richiedente la concessione allega alla domanda dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonche' alla capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti.

  8. Le domande non corredate dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 sono dichiarate irricevibili.

  9. L'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti sull'autostrada RA06 Bettolle-Perugia e' subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

    1. presenza di una distanza minima di dieci chilometri da altro impianto, gia' esistente o per il quale e' stata gia' rilasciata concessione, calcolata tra i punti di accesso piu' prossimi e sulla medesima direttrice di marcia;

    2. non inclusione dell'area prescelta nella tratta, compresa tra il comune di Magione ed il confine regionale, nella quale non e' ammessa istallazione di impianti di distribuzione di carburante, in conformita' a quanto disposto, in coerenza con il Piano stralcio per il Lago Trasimeno, dalla deliberazione della giunta regionale 25 giugno 2003, n. 918 richiamata dall'Art. 4, comma 4 del regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12;

    3. non inclusione dell'area prescelta nelle tratte tecnicamente inidonee individuate secondo i criteri di cui all'allegato A.

    Art. 3.

    I s t r u t t or i a

  10. Il servizio regionale competente in materia di commercio provvede all'istruttoria delle istanze per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di cui all'Art. 1, comma 1.

  11. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia la concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto e ne invia...

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