Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 (della Regione Toscana) Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali per l'anno 2006 nonche' per il triennio 2007-2009 - Versamento dei relativi importi all'entrata del bi...

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 596 del 28 agosto 2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro, il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 22, 26 e 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., e' stata pubblicata la legge n. 248/2006; il primo titolo contiene norme volte ad incentivare la crescita, lo sviluppo e la promozione della concorrenza e della competitivita', la tutela dei consumatori e la liberalizzazione di settori produttivi; il secondo titolo detta norme per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica; il terzo titolo contiene disposizioni volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, al recupero della base imponibile, al potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, alla semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi; il titolo quarto contiene disposizioni finali.

Gli articoli dei titoli primo, terzo e quarto non sono censurati da questa amministrazione che, invece, impugna con il presente ricorso tre norme del titolo secondo relativo al contenimento della spesa pubblica, in quanto idonee a ledere l'autonomia organizzativa e finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni. Si tratta, precisamente, degli articoli 22, 26 e 30 che appaiono illegittimi per i seguenti motivi di

D i r i t t o

  1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 22 per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

    L'articolo detta disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali; in tale contesto il primo comma prevede che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilita' anche finanziaria sono ridotti del 10%, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto. Per gli enti ed organismi che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica i costi di produzione concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi sono ridotti del 10%.

    Le somme provenienti dalle suddette riduzioni sono versate da ciascun ente entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.

    Il secondo comma prevede, per le stesse voci di spesa di cui al primo comma e per il triennio 2007-2009, l'obbligo di riduzione del 20% delle previsioni di bilancio, rispetto alla spesa stanziata per l'anno 2006; e' altresi' stabilito che le Amministrazioni vigilanti non possono approvare i bilanci degli enti ed organismi soggetti al suddetto obbligo, se i relativi amministratori non abbiano dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

    Anche in tale ipotesi le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese sono accantonate da ciascun ente e poi versate, entro il 30 giugno di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

    L'individuazione degli enti soggetti agli obblighi previsti dai due commi suddetti e' effettuata con il rinvio all'art. 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); la norma esclude espressamente le aziende sanitarie ed...

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