Ordinanza emessa il 29 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ammirati Rita ed altri contro il Comune di Torre Annunziata ed altri Espropriazione per pubblica utlita' - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Ammirati Rita, elettivamente domiciliata in Roma via della Caffarelletta 5, presso lo Studio Caiazzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Striano, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Comune di Torre Annunziata, I.A.C.P. Provincia di Napoli, intimati; e sul secondo ricorso n. 06832/03 proposto da: Comune di Torre Annunziata, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via G. G. Porro 8, presso lo Studio Zimatore - Abbamonte, rappresentato e difeso dall'avvocato Frega Davide, giusta procura a margine della memoria, ricorrente incidentale;

Contro I.A.C.P. della Provincia di Napoli, in persona del coordinatore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via di Porta Pinciana 4, presso l'avvocato Andrea Maisani, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Cirillo, giusta procura a margine del controricorso, controriccorrente al ricorso incidentale;

Contro Ammirati Rita, intimata; avverso la sentenza n. 3461/01 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 6 dicembre 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2006 dal consigliere dott. Stefano Benini;

Udito per il ricorrente, l'avvocato Cacace, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. Sul quarto motivo del ricorso conferma la rinunzia;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilita' o rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato l'8 gennaio 1988, De Simone Maria ed Ammirati Rita convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Torre Annunziata e l'Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Napoli chiedendo che, dichiarata la nullita' di atto di cessione volontaria stipulata il 2 aprile 1982 riguardo a terreni situati in Torre Annunziata, assoggettati a procedura espropriativa per l'attuazione di programma di edilizia economica e popolare, condannasse i convenuti al pagamento di un'indennita' commisurata al valore dei beni, oltre all'indennita' per l'occupazione.

Si costituivano in giudizio il comune e l'Iacp, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedevano il rigetto, e declinando ciascuno la propria responsabilita'.

Contro la sentenza di primo grado, depositata il 30 maggio 2000, che condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 2.011.519.000 a favore di parte attrice, proponevano appello l'Iacp in via principale ed il comune in via incidentale.

Con sentenza depositata il 6 dicembre 2001, la Corte d'appello di Napoli rigettava la domanda nei confronti dell'Iacp, e condannava il comune al pagamento, a titolo di integrazione del prezzo della cessione volontaria, di L. 141.246.195.

2. - Ricorre per cassazione Ammirati Rita, anche per la quota ereditata da De Simone Maria, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppone il Comune di Torre Annunziata, spiegando quest'ultimo anche ricorso incidentale fondato su un motivo, illustrato da memoria. Lo Iacp di Napoli, cui il ricorso principale non e' stato notificato, si costituisce volontariamente con controricorso, pure illustrato da memoria, al fine di prevenire l'integrazione del contraddittorio e l'allungamento dei tempi processuali.

Motivi della decisione

1.1. - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.

1.2. - Ancora in via preliminare va ritenuta l'ammissibilita' del controricorso dell'Iacp di Napoli, cui il ricorso principale non era stato notificato: la configurabilita' del litisconsorzio processuale - l'istituto e' stato parte in causa nei due precedenti gradi di giudizio - avrebbe indotto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, misura che la volontaria costituzione in giudizio della parte ha prevenuto (Cass. 11 gennaio 1986, n. 123).

1.3. - Va anche osservato che sull'originale del ricorso principale, a margine, compare la sottoscrizione della procura speciale della parte, e dunque non sussistono le incertezze fomentate dal controricorrente Iacp, in ordine al momento di conferimento della stessa: ai fini dell'inammissibilita' del ricorso per Cassazione, e' irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell'originale del ricorso e sia seguita dall'autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale (Cass. 16 marzo 2004, n. 5323).

2.1. - Con il primo motivo di ricorso, Ammirati Rita, denunciando falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver applicato, ai fini della valutazione dei beni ceduti, il metodo analitico, partendo da una non corretta determinazione del costo di costruzione, per la quale dovrebbero applicarsi nel loro intero contesto l'art. 22 legge 27 luglio 1978 n. 392 e l'art. 3 d.P.R. 17 maggio 1983 n. 494, che commisurano il costo di costruzione al 12 per cento del costo dell'area, sicche' si perverrebbe ad un prezzo di cessione pari a L. 501.420.945, anziche' di L. 489.393.000, come ritenuto dal giudice di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando carenza di motivazione su altro punto decisivo e mancata applicazione dell'art. 3 d.P.R. n. 496/1986, censura la sentenza impugnata per aver applicato erroneamente il costo base previsto dal d.P.R. n. 494/1983, mentre e' notorio che essendo avvenuta la cessione nel 1982, gli immobili non potevano essere ultimati prima di tre anni, con l'applicabilita' del costo base di cui al successivo d.P.R.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando carenza di motivazione su altro punto decisivo e violazione dell'art. 1224 c.c. in relazione al 1284 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver rivalutato il credito, sulla base del notorio fenomeno della svalutazione monetaria e dell'appartenenza alla categoria dei "modesti consumatori", attesa anche l'assimilabilita' dell'azione esperita a quella di cui all'art. 2041 c.c., pacificamente riconosciuta originante un debito di valore.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando erronea motivazione sul punto relativo all'accoglimento dell'appello Iacp, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'ampia delega dell'istituto al compimento della procedura espropriativa, per cui esso era responsabile della liquidazione e del pagamento del corrispettivo.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando l'applicabilita' del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, pretende che gli interessi siano calcolati con i criteri di cui al sopravvenuto art. 5 dello stesso.

2.2. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Torre Annunziata contesta la propria legittimazione passiva nell'azione intrapresa, assumendo che la cessione volontaria e' stata sottoscritta dal Presidente dell'Iacp di Napoli.

3.1. - Ritiene il collegio di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, onde si pronunci sulla questione di legittimita' dell'art. 5-bis legge 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 359. La questione e' stata sollevata dalla parte con la memoria illustrativa per l'udienza (art. 378 c.p.c.), a termini della quale la formula di determinazione dell'indennita' di esproprio, che prevede la media del valore del terreno e del reddito dominicale rivalutato, e' contraria all'art. 42, terzo comma, Cost., nonche' agli artt. 24 e 102 Cost.: l'indennizzo previsto dall'art. 5-bis non garantirebbe il serio ristoro, e l'introduzione di una regola sostanziale in corso di causa, si concreterebbe in un'indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo. La Corte europea dei diritti dell'uomo, peraltro, ha costantemente rilevato il contrasto della norma con l'art. 1 del prot. I della Convenzione europea.

La memoria della parte, per il vero, censura anche...

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