Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1982 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1982 e' determinato in L. 680.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1982 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1982 e' determinato in L. 680.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Veneto.
Art
2.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1982 e' determinato in L. 620.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.