Regolamento applicativo della misura del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 30 del 26 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante ´Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamentiª;

Vista la decisione della commissione delle comunita' europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee si e' preso atto con deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sul I supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, ed in particolare il titolo III, capo III, misure dell'asse 3 - salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, Misura ´e) - Zone svantaggiateª;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1 999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Considerato che con delibera della giunta regionale n. 3318 del 19 dicembre 2005 sono state approvate le proposte di modifica al Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riguardanti la misura ´e) - Zone svantaggiateª, autorizzando l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna a trasmettere le proposte di modifica ai competenti uffici della Commissione europea per il tramite del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali ed in particolare l'Art. 34 dell'allegato A che definisce i compiti del servizio controllo comunitario;

Considerato che il comitato star della Commissione europea nella seduta del 25 aprile 2006 ha dato parere favorevole alla proposta in argomento di modifica del PSR riguardante la misura ´e - Zone svantaggiateª al quale seguira' conforme decisione comunitaria;

Ritenuto opportuno, per celerita' procedurale, di approvare un nuovo regolamento applicativo della misura ´e) - zone svantaggiateª del PSR che consideri le modifiche in argomento in attesa della formale emanazione della decisione della Commissione europea;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1135 del 26 maggio 2006;

Decreta:

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato Star della Commissione europea sulla proposta di modifica del PSR riguardante la misura ´e) - zone svantaggiateª, e' approvato il nuovo regolamento applicativo della misura medesima, ricettizio della citata modifica, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare quale regolamento della Regione.

Il presente regolamento verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione successivamente all'emanazione della decisione della Commissione europea di approvazione della modifica di cui al punto 1.

Trieste, 3 luglio 2006

ILLY

Regolamento applicativo della misura ´e) - Zone svantaggiateª del

Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia.

Capo I

Caratteri generali

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione della misura ´e) - Zone svantaggiateª prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento), redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento) ed approvato con decisione della commissione delle comunita' europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2.

    Localizzazione geografica

  2. Le indennita' compensative previste dalla misura ´e) - Zone svantaggiateª sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) rientranti nell'allegato 1 ´Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggioª.

    Art. 3.

    B e n e f i c i a r i

  3. Beneficiano delle indennita' compensative le imprese agricole iscritte al registro di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'Art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che soddisfano i seguenti requisiti:

    a) conducono una superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento), compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende con classe di indirizzo produttivo orto-floro-frutticolo cosi' come definite all'Art. 5 del presente regolamento. Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 della commissione del 24 luglio 2002 s'intende per SAU la totalita' della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;

    b) risiedono o hanno la sede in uno dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui all'Art. 2 ed in particolare:

    1) per le persone fisiche e le societa' di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti comuni, nel caso di piu' titolari tale requisito deve sussistere per almeno la meta' degli stessi;

    2) per le altre imprese: la sede legale deve essere situata in uno dei predetti comuni.

  4. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare delle indennita' compensative previste dalla misura ´e) - Zone svantaggiateª del PSR sono individuati all'Art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

  5. Nel caso di aziende con classe di indirizzo produttivo ´zootecnicheª, cosi' come definite alla lettera c) del comma 2 del successivo Art. 5, vi deve essere la presenza di almeno una unita' aziendale in uno dei comuni della Regione compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, dove per unita' aziendale si intende la struttura presso la quale vengono mantenute le UBA continuativamente per almeno centottanta giorni per anno solare. Nel caso in cui le UBA vengano mantenute presso tali unita' aziendali per un periodo di tempo inferiore ai centottanta giorni continuativi, l'indennita' compensativa verra' erogata proporzionalmente al tempo di mantenimento delle UBA in zona svantaggiata in rapporto all'intero anno solare.

    Art. 4.

    Impegni dei beneficiari

  6. L'aiuto e' corrisposto ai beneficiari di cui all'Art. 3 che si impegnano a:

    a) proseguire l'attivita' agricola nella zona svantaggiata, rispettando i livelli minimi di superficie previsti all'Art. 3, comma 1, lettera a), per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del REG (CE) n. 1257/1999, pena la revoca delle somme erogate. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'Art. 12 del presente regolamento;

    b) utilizzare, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale secondo l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBPA nel presente regolamento) cosi' come definita dall'allegato n. 1 al PSR e garantendo, nel caso di aziende zootecniche, il rispetto delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE cosi' come recepite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 come previsto dal paragrafo 3 dell'Art. 14 del REG (CE) n. 1257/1999;

    c) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonche' a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

  7. Qualora nell'ambito dell'UBPA di cui alla lettera b) del comma 1 siano previste, per le diverse colture, delle limitazioni nell'utilizzazione dei concimi e fitofarmaci, il beneficiario deve compilare e tenere aggiornato presso la sede dell'azienda un idoneo registro dell'impiego dei concimi e dei fitofarmaci e deve conservare copia della documentazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT