Ordinanza emessa il 21 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Natali Norberto ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell...

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 19/05 a carico Norberto + 6 (v. elenco allegato), appellante il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza di assoluzione di tutti gli imputati dall'imputazione di delitto p. e p dall'art. 270 c.p. con formula "perche' il fatto non sussiste" pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2004;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalita', avanzata all'udienza 16 marzo 2006 dall'ufficio del procuratore generale in sede, relativamente:

all'art. 593 c.p.p. come novellato dalla legge n. 46/2006 nella parte in cui, fuori dai casi di cui al comma 1-bis esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento;

all'art. 10, comma 2 della legge n. 46/2006, per contrasto con gli articoli 3, 111, 112 della Costituzione;

Uditi i difensori degli imputati, che hanno chiesto declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione e d'inammissibilita' dell'appello;

O s s e r v a

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 andrebbe dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'assoluzione in primo grado degli imputati.

Questa Corte ritiene che: la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalita' per contrasto col dettato degli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione, che, in particolare, essa sia sospetta di violare il principio della parita' delle parti nel contraddittorio posto dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione per ogni processo, per l'intero suo svolgimento in tutte le sue fasi e gradi e, quindi, per il processo penale, per tutto l'iter successivo al promovimento dell'azione penale (art. 405 c.p.p.).

Non e' manifestamente da escludere, a parere di questa Corte che la norma di cui al terzo comma del menzionato art. 111 indichi il contraddittorio come normale mezzo d'espressione dei diritti e poteri insiti nel concetto di parita' delle parti nel particolare ambito della formazione della prova nel processo penale, ma non implichi, come invece pare adombrato negli interventi della difesa, l'esaurimento/consumazione in tale funzione e fase della totalita' dell'esigenza di contraddittorio e parita' degli attori processuali;

che l'affermazione del principio della parita' delle parti, nella formula amplissima adottata nel secondo comma dell'art. 111, riguardi altresi' ed in special modo la parita' di...

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