Norme igienico-sanitarie per l'attivita' di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68

del 1° agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente regolamento del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell'accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell'alveare nonche' la salvaguardia della loro salubrita', a tutela della salute del consumatore e della lealta' commerciale.

  2. La presente legge e' finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che:

    1. svolgono tale attivita' a livello hobbistico/amatoriale;

    2. cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell'azienda e nelle province con termini, con possibilita' di conferimento all'associazione di appartenenza.

    Art. 2.

    Individuazione dei piccoli apicoltori

  3. La presente legge si applica a coloro che:

    1. siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unita' locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»;

    2. siano in possesso dell'attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all'Art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di...

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