Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'Art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE, del 12 dicembre 1991.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del

18 luglio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la direttiva 91/676/CEE, direttiva del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'Art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che attribuisce alle regioni la competenza di individuare le zone vulnerabili ed ad adottare programmi di azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e che prevede all'allegato 7/A - IV le indicazioni e le misure per i programmi di azione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'Art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto regionale;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 15 del 22 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' della intesa raggiunta al tavolo di concertazione in agricoltura e vista la comunicazione effettuata al tavolo di concertazione istituzionale;

Acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari Agricoltura e Territorio e ambiente che si sono espresse, in seduta congiunta, in data 22 giugno 2006;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non si e' espresso;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 497 del 10 luglio 2006 che approva il regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'Art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola.

  2. Il presente regolamento si applica nella zona vulnerabile costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 170 e nella zona vulnerabile area circostante il lago di Massaciuccoli di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 172 nonche' alle zone vulnerabili che sono istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

  3. L'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento disciplinata dal presente regolamento e' esclusa ai sensi dell'Art. 185, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.

  4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente regolamento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'Art. 7 del regolamento CE 1774/2002.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  5. Ferme restando le definizioni di cui all'Art. 74 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

    2. stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

    3. effluenti di allevamento palabili e non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

    4. liquami: effluenti di allevamento non palabili, sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:

      1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

      2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

      3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

      4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento;

      5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

      6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami;

    5. letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:

      1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

      2) le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

      3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti di allevamento;

      4) i letami, e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

    6. stoccaggio: deposito di effluenti e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'Art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

    7. accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, cosi' come previsto dall'Art. 11 del presente regolamento;

    8. trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atto a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari;

    9. destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

    10. fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

    11. area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati ineteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

    12. codice di buona pratica agricola (CPBA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;

    13. allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti ai fini dell'utilizzazione agronomica quelli in esercizio alla data di applicazione del presente regolamento;

    14. concimi: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessari per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo;

    15. ammendanti: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno;

    16. fanghi:i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

    17. fertilizzanti: qualsiasi sostanza contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera p).

      Art. 3. Criteri generali di utilizzazione dei concimi azotati, degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici

  6. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) e' consentita a condizione che:

    1. sia garantita la tutela dei corpi idrici e per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obbiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006;

    2. sia prodotto un effetto concimante e/o ammendante sul terreno;

    3. sia assicurata l'adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;

    4. siano rispettati i tempi di distribuzione;

    5. siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;

    6. sia limitata l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza con il codice di buona pratica agricola.

    Art. 4. Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici

  7. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge n. 748/1984 e' vietata:

    1. sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

    2. su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al venticinque per cento;

    3. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

    4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

    5. nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione per scorrimento e concimi non interrati;

    6. in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere...

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