Ordinanza emessa il 7 aprile 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Gotto Ferruccio ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrat...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di 1) Gotto Ferruccio, nato a Villar Focchiardo (Torino) il 13 maggio 1948, elettivamente domiciliato presso lo studio difensori di fiducia avv. Andrea Galasso e Michele Galasso, entrambi del foro di Torino; 2) Portas Gianfranco, nato ad Iglesias (CA) il 23 settembre 1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Galasso del foro di Torino, difeso dagli avv. Giovanni Lageard e Maurizio Bortolotto del foro di Torino, di fiducia; 3) Strocchi Franco, nato a Torino il 3 maggio 1935, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Andrea Galasso e Michele Galasso del foro di Torino; imputati del reato di cui agli artt. 110, cpv., 572 c.p., come in atti specificato;

Premesso che i predetti imputati sono stati tutti giudicati con sentenza emessa in data 3 maggio 2005 dal g.u.p. del tribunale di Torino con la quale Portas Gianfranco e Strocchi Franco sono stati dichiarati colpevoli del reato ascritto, con esclusione dei fatti contestati commessi in danno di una delle persone offese, condannati, riconosciute le attenuanti generiche e valutata la diminuente del rito, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno con i benefici di legge indicati nel dispositivo e con le correlative statuizioni in ordine agli interessi civili, mentre Gotto Ferruccio e' stato invece assolto dal reato continuato ascrittogli per non avere commesso il fatto;

Rilevato che avverso tale sentenza (nonche' avverso l'ordinanza emessa dal g.u.p. in data 2 dicembre 2004) hanno separatamente presentato tempestivo appello i difensori degli imputati Portas Gianfranco e Trocchi Franco ed ha inoltre presentato tempestivo appello incidentale il p.m. presso il tribunale di Torino;

Rilevato in particolare che negli appelli presentati dai difensori di Portas Gianfranco e di Strocchi Franco e' stata richiesta, tra l'altro, l'assoluzione degli imputati perche' il fatto non sussiste e nell'appello incidentale presentato dal p.m. e' stata invece richiesta la riforma della sentenza appellata e la conseguente condanna dell'imputato Gotto Ferruccio alla pena specificata dall'appellante;

Rilevato che e' stata pertanto fissata udienza in camera di consiglio innanzi a questa sezione della corte di appello di Torino per la trattazione degli appelli come sopra proposti;

Sentite le parti nel corso dell'udienza odierna;

Rilevato che il difensore dell'imputato Gotto Ferruccio ha preliminarmente dichiarato che ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p.p. il suo assistito non appellante non intende partecipare al giudizio di appello e, pertanto, trattandosi di appello incidentale, ha chiesto che l'appello non abbia effetto nei suoi confronti;

Rilevato che il p.g. ha oralmente richiesto che la corte di appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 primo, secondo e terzo comma della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, mentre il difensore delle parti civili Albadoro, Rovelli e Camassa si e' associato e gli altri difensori si sono rimessi;

Tutto cio' premesso, la Corte di appello

Osserva quanto segue

  1. - Occorre preliminarmente rilevare che per errore il p.m. ha qualificato la propria impugnazione avverso l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato Gotto Ferruccio come appello incidentale. In realta', tale qualificazione non e' esatta. Infatti, l'appello incidentale e' mezzo di impugnazione che deve essere limitato ai capi e ai punti dell'appello principale. Nel caso di specie, invece, il p.m. ha inteso appellare l'assoluzione dell'imputato Gotto in via principale, poiche' ha chiesto la riforma della pronuncia di assoluzione in ordine alla quale non era stato proposto appello alcuno dall'imputato o dalle altre parti.

    La disposizione dell'art. 568 comma 5 c.p.p. sancisce il principio della conservazione del mezzo di impugnazione, statuendo che l'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Tale disposizione deve pertanto essere applicata all'impugnazione presentata dal p.m., sicche' si deve escludere che l'erroneo nomen iuris possa pregiudicare l'ammissibilita' del mezzo di impugnazione proposto dal p.m.

    In conseguenza di quanto ora osservato, la richiesta della difesa dell'imputato Gotto Ferruccio non puo' essere accolta.

  2. - E' dunque necessario valutare la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.g. presso questa corte di appello degli artt. 593 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006, e dell'art. 10 commi primo, secondo e terzo della...

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