Determinazione per l'esercizio delle attivita' sportive di tipo motoristico.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e obiettivi

  1. La Regione, nel rispetto dell'Art. 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di tutela della salute, riconoscendo il valore dello sport e la funzione sociale delle attivita' sportive anche di tipo motoristico, come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), stabilisce che nel proprio territorio devono essere rispettati, nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, i limiti di ammissibilita' delle immissioni sonore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

  2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 costituiscono anche la soglia di normale tollerabilita' dell'immissione di rumore limitatamente agli insediamenti urbani ricompresi in una fascia di m. 500 dal sedime dell'autodromo, come definito dall'Art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/2001.

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche a tutti gli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT