DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447

Coming into Force10 Agosto 2001
Enactment Date03 Aprile 2001
Published date26 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/26/001G0361/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.172 del 26-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1o febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

  1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attivita' o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana;

  2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:

    1. sia in esercizio;

    2. siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;

    3. sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale.

  3. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive: zona costituita da una o piu' porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.

  4. Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attivita' o...

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