Sentenza nº 1551 da Council of State (Italy), 24 Marzo 2006

Data di Resoluzione24 Marzo 2006
EmittenteCouncil of State (Italy)

N.1551/2006

Reg. Dec.

N. 582

Reg. Ric.

Anno 1996

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 582/1996, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL CONSIGLIO DI STATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

ANDREOLI Nadia, CODENOTTI Maria Angela, LUCCHESE Anna Maria, MARINI Silvana, MONTALBANO Stefano, PETOCLEP Raffaella, VENTURINI Vilma e CREMA Regina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia, n. 784 del 2 dicembre 1994.

Visto il ricorso in appello;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e udito, per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato De Felice;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 5 gennaio 1996, e depositato il successivo 23 gennaio, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza del Consiglio di Stato hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia (Brescia) n. 784/94 che aveva accolto il ricorso degli appellati riconoscendo il titolo dei medesimi ad ottenere la corresponsione, con decorrenza dall'8 novembre 1988, degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito relativo ai maggiori emolumenti spettanti a seguito dell'inquadramento ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sostiene la difesa delle Amministrazioni che, invece, dalle norme della legge citata non poteva derivare direttamente alcun diritto di credito retributivo, che poteva sorgere unicamente con il provvedimento di definitivo inquadramento.

Gli appellati non si sono costituti in giudizio.

La causa Ë passata in decisione all'udienza pubblica del 20 dicembre 2005.

DIRITTO

L'appello Ë infondato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, da cui la Sezione non intende discostarsi, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali dovute per effetto delle inquadramenti definitivi disposti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere individuata alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione della Commissione...

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