Sentenza nº 1550 da Council of State (Italy), 24 Marzo 2006

Data di Resoluzione24 Marzo 2006
EmittenteCouncil of State (Italy)

N.1550/2006

Reg. Dec.

N. 7358

Reg. Ric.

Anno 1998

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 7358/1996, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTERO DEL TESORO (ora Ministero dell'economia e delle finanze), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

MAZZOLA ROMANO e MAZZOLA ODDO FRANCA, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Nicolini e domiciliati in Roma presso la segreteria del Consiglio di Stato;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia, n. 485 del 23 aprile 1996.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti intimati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e udito, per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato De Felice;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 9 settembre 1996, depositato il successivo 24 settembre, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del Tesoro hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia (Brescia) n. 485/96, che aveva accolto il ricorso degli appellati riconoscendo il titolo dei medesimi ad ottenere la corresponsione, con decorrenza dall'8 novembre 1988, degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito relativo ai maggiori emolumenti spettanti a seguito dell'inquadramento ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sostiene la difesa delle Amministrazioni che, invece, dalle norme della legge citata non poteva derivare direttamente alcun diritto di credito retributivo, che poteva sorgere unicamente con il provvedimento di definitivo inquadramento.

Gli appellati si sono costituti per resistere in giudizio.

La causa Ë passata in decisione all'udienza pubblica del 20 dicembre 2005.

DIRITTO

L'appello Ë infondato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, da cui la Sezione non intende discostarsi, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali dovute per effetto delle inquadramenti definitivi disposti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve...

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